Nel modello 730 2018 e nel modello Redditi 2018 è possibile beneficiare della detrazione per le prestazioni rese da osteopati e da chiropratici? Osteopatia e chiropratica sono considerate professioni sanitarie?
Gli osteopati sono figure professionali non ancora annoverate fra quelle sanitarie riconosciute; va ricordato, però, che le prestazioni di osteopatia sono detraibili se rese da iscritti a professioni sanitarie già riconosciute (come nel caso di prestazioni rese da fisioterapisti). In altri termini, sono detraibili le prestazioni di osteopatia (alle condizioni sopra evidenziate), ma non quelle rese dagli osteopati (si consulti a tal proposito la circolare n. 19/2012).
Le prestazioni chiropratiche, come precisato dall’Agenzia delle entrate con la circolare 17/E/2006 (risposta 1) e la circolare 21/E/2010 (risposta 4.6), sono detraibili soltanto se rese in presenza di una prescrizione medica e solo se eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di un medico specialista in fisioterapia o in ortopedia.
Va però precisato che osteopatia e chiropratica sono destinate a essere riconosciute come professioni sanitarie. Infatti, la legge n. 3 del 2018, cosiddetta legge Lorenzin, con l’articolo 7, ha istituito nuove professioni sanitarie, tra cui proprio quelle di chiropratico e di osteopata.
Il Ministero della salute, col decreto 13 marzo 2018, ha già istituito anche nuovi albi per alcune professioni sanitarie tecniche (ad esempio sono stati istituiti gli albi dei tecnici di radiologia, dei logopedisti, dei fisioterapisti e degli audioprotesisti) ma purtroppo non sono state definite le modalità procedurali per l’inclusione dell’osteopatia e della chiropratica in ambito sanitario.
Ne deriva che, anche se la legge Lorenzin ha posto le basi per il riconoscimento di osteopatia e chiropratica come professioni sanitarie, non sono state modificate le modalità di fruizione delle detrazioni Irpef del 19% per le spese sostenute dai contribuenti per le prestazioni rese da osteopati e chiropratici.
Si deve purtroppo concludere, quindi, che per beneficiare delle detrazioni Irpef in relazione a spese sostenute per osteopatia e chiropratica, i contribuenti dovranno attenersi alle condizioni dettate dall’Agenzia delle entrate e riepilogate nella parte iniziale del presente articolo.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN