Il professionista con tre studi paga l’Irap

Se sei un professionista e utilizzi tre studi per la tua attività, non puoi sfuggire all’imposizione IRAP. La Corte di Cassazione, infatti, con l’ordinanza n. 6193 del 14 marzo 2018, ha affermato che è soggetto ad IRAP il professionista che, per l’esercizio della propria attività, utilizza nel periodo d’imposta tre studi propri.

Si ricorda che il requisito dell’autonoma organizzazione costituisce il presupposto impostivo ai fini IRAP e ricorre quando il contribuente:

  • sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
  • impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive.

Nel caso di specie, un odontoiatra aveva utilizzato nel periodo d’imposta oggetto di contenzioso due studi funzionali all’esercizio dell’attività di medico di base in convenzione con il SSN e il terzo studio per svolgere l’attività libero professionale di odontoiatra.

Secondo il professionista ricorrente in Cassazione, i giudici di appello, che lo avevano condannato in secondo grado ritenendo che sussistesse il requisito dell’autonoma organizzazione, non avrebbero considerato il fatto che i due studi per l’esercizio dell’attività di medico di famiglia erano necessari secondo la convenzione stipulata con l’ASL di Frosinone, che non poteva considerarsi dirimente l’utilizzo di un collaboratore part-time e che lo svolgimento della contestuale attività libero professionale di odontoiatra in un ulteriore studio non provava l’esistenza di un’autonoma organizzazione poiché veniva svolta con attrezzature, compensi e spese non eccedenti, per quantità e valore, il minimo ritenuto indispensabile per l’esercizio di tale professione senza l’ausilio di lavoro altrui.

La Cassazione non ha accolto i motivi del ricorrente poiché seppur a volte l’utilizzo di due studi professionali, se rigorosamente giustificati da peculiari esigenze di convenzione, non è circostanza che possa far ritenere sussistente l’autonoma organizzazione (ove tali studi costituiscano semplicemente due luoghi ove il medico riceve i suoi pazienti e, quindi, è soltanto uno strumento per il migliore esercizio dell’attività professionale autonoma) tuttavia, con l’utilizzo di tre studi propri, il contribuente impiega beni strumentali globalmente eccedenti secondo l’id quod plerumque accidit (il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività) superando oggettivamente la soglia minima richiesta dalle sezioni unite per l’esonero dall’imposizione fiscale ai fini dell’IRAP.

Di rilievo il fatto che nell’ordinanza in commento nessuna importanza sia stata attribuita all’impiego di un collaboratore part-time. Infatti, a seguito della sentenza a Sezioni Unite n. 9451 del 10 maggio 2016, è oramai pacifico che l’impiego di un dipendente con mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive non è atto a configurare un’attività autonomamente organizzata con conseguente assoggettamento ad IRAP.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/
http://www.studiofanni.net/