Confermato anche per l’anno 2018 dalla Legge di bilancio 2018 il contributo una tantum per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo (bonus Stradivari). Analizziamo di seguito le caratteristiche del bonus stesso.
L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 19 marzo 2018, ha inoltre definito le modalità attuative del contributo stesso, basandosi anche sul Provvedimento del 14 marzo 2017 e sulla Circolare 6/E del 31 marzo 2017 che regolavano il funzionamento dello stesso bonus per l’anno 2017 (introdotto con la Finanziaria 2016 e riproposto per i due anni successivi).
Il contributo è a favore degli studenti dei conservatori e dei licei/istituti di musica pareggiati che acquistano uno strumento musicale nuovo.
L’elenco completo degli istituti riconosciuti ai fini dell’agevolazione è individuato dal Miur e allegato al provvedimento ministeriale.
Lo strumento acquistato deve essere nuovo e, naturalmente, coerente con il corso di studi a cui è iscritto lo studente o quanto meno “affine” o “complementare”, in base alla valutazione espressa dalla scuola.
Il contributo viene erogato come sconto sul prezzo di vendita praticato dai rivenditori/produttori che, di contro, hanno diritto ad un credito d’imposta, da usare in compensazione, pari allo sconto praticato nella vendita.
Il bonus consiste in un contributo pari al 65% del prezzo di vendita finale, per un massimo di 2.500 euro.
Agli studenti che hanno già beneficiato dell’agevolazione nel 2016 e nel 2017, lo sconto spetta al netto del contributo già fruito.
Il bonus spetta una sola volta, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento, ma non compete per l’acquisto di beni di consumo.
Inoltre, poiché il contributo è erogato nei limiti delle risorse stanziate, l’agevolazione è concessa in base all’ordine cronologico delle richieste comunicate dai rivenditori (e nel limite dell’importo complessivamente stanziato per il 2018 è pari a 10 milioni di euro).
Per accedere all’agevolazione occorre richiedere all’istituto un certificato di iscrizione che riporti alcuni dati principali (cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione, strumento musicale coerente con il corso di studi) da consegnare al rivenditore all’atto dell’acquisto.
Inoltre è necessario essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione all’anno 2017 – 2018 o 2018 – 2019.
Per beneficiare del credito d’imposta, il rivenditore o produttore, prima di concludere la vendita dello strumento musicale, è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate, utilizzando l’apposito software reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate, a partire dal 26 marzo 2018, i seguenti dati: il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’imposta sul valore aggiunto.
Acquisita la comunicazione, l’Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta che attesta la correttezza dei dati e della verifica dell’unicità del bonus assegnabile a ciascun studente. Nel caso di riconoscimento del contributo, la ricevuta, inoltre, indicherà l’ammontare del credito spettante, tenuto conto anche dell’eventuale contributo già utilizzato dallo studente nel 2016 e nel 2017.
Il credito d’imposta maturato è utilizzabile dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità ed esclusivamente in compensazione nel modello F24.
Fabrizio Tortelotti