La legge di riforma del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 03.07.2017 n. 117, con l’introduzione dell’art. 83 del Tuir, ha revisionato l’articolato sistema di detrazioni e deduzioni in vigore, razionalizzando le misure agevolative ed ampliandone l’ambito soggettivo. In particolare, al comma 5, ha introdotto anche una nuova detrazione per i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso.
La riforma ha inteso favorire l’afflusso di beni e risorse finanziarie derivanti da atti di liberalità agli Enti meritevoli del Terzo Settore.
L’efficacia delle norme sarebbe subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea ed all’operatività del nuovo Registro, ma il legislatore ha scelto di anticiparne l’entrata in vigore al 01.01.2018 per fornire nuovi e maggiori incentivi agli Enti rispetto alla disciplina previgente.
Vediamo in sintesi le principali novità.
Erogazioni liberali
Profilo soggettivo
La riforma intende superare la distinzione tra Enti commerciali e non commerciali valorizzando lo svolgimento di attività di interesse generale ed il reinvestimento degli utili o avanzi di gestione.
Beneficiari ed ammontare
Persone fisiche:
• detrazione del 30% per erogazioni liberali sia in denaro che in natura (beni) a favore degli Enti del Terzo Settore nel limite di € 30.000 per ciascun anno; l’erogazione in denaro deve avvenire attraverso mezzi tracciabili di pagamento e quella in natura attende l’individuazione dei beni agevolabili da parte di un decreto del Ministero del Lavoro; se l’Ente beneficiario è un’Organizzazione di Volontariato (ODV) la detrazione è incrementata al 35% solo per le erogazioni in denaro rimanendo del 30% per quelle in natura.
Persone fisiche (in alternativa alla detrazione precedente) Enti o società:
• deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo con la possibilità, se la deduzione supera il reddito complessivo netto (una volta utilizzate tutte le altre deduzioni), di riportare l’eccedenza in deduzione dal reddito nei quattro anni successi sino a concorrenza del suo ammontare.
Contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso
La riforma introduce una nuova detrazione che va a sostituire quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-bis) del Tuir ora abrogata.
Beneficiari ed ammontare
Per i versamenti effettuati dai Soci persone fisiche, Enti o società (prima solo persone fisiche):
• detrazione sempre del 19% per un importo non superiore ad € 1.300 versati ad Enti di mutuo soccorso che operano nei seguenti settori:
a) erogano trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
b) erogano sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
c) erogano servizi di assistenza familiare o contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
d) erogano contributi economici e servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.
Va infine evidenziato, per quanto previsto dall’art. 83, comma 6, che per fruire dei vantaggi fiscali è necessario che l’Ente beneficiario utilizzi le liberalità ricevute per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.
Gianluigi Degan – Centro Studi CGN