Come viene rimborsato il credito risultante dal modello 730? Come viene gestito il caso del contribuente privo di sostituto d’imposta? In quali casi il rimborso del credito può essere effettuato esclusivamente dall’Agenzia delle entrate dopo aver effettuato un controllo preventivo?
Il credito risultante dal modello 730 presentato da dipendenti, come ormai noto da tempo, viene rimborsato dal datore di lavoro in occasione della liquidazione della retribuzione di competenza del mese di luglio. Per ciò che riguarda i pensionati, invece, le operazioni sopra descritte sono effettuate a decorrere dal mese di agosto o di settembre.
La normativa di riferimento, però, ci ricorda che non sempre il credito esposto nella dichiarazione viene rimborsato come di consueto in busta paga. Ad esempio, se il contribuente è privo del sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria con le seguenti modalità:
- accreditato su conto corrente qualora il contribuente abbia fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate bancarie o postali del suo conto corrente (codice Iban);
- in contanti presso un qualsiasi ufficio postale qualora non siano state fornite le coordinate del conto corrente e l’importo del credito da rimborsare sia inferiore a euro 1.000;
- mediante un vaglia della banca d’Italia se non sono state fornite le coordinate del conto corrente e l’importo del credito da rimborsare è di ammontare pari o superiori a euro 1.000.
Oltre al caso più consueto della dichiarazione senza sostituto, però, va ricordato che l’articolo 5, D.lgs. n. 175/2014, al comma 3 bis prevede che, al verificarsi di alcune condizioni, il rimborso dei crediti Irpef (risultante dal modello 730) potrà essere effettuato esclusivamente dall’Agenzia delle entrate soltanto dopo aver effettuato un controllo preventivo (anche mediante controllo della documentazione).
- L’articolo 5 sopra richiamato stabilisce anche i tempi per effettuare tutte le operazioni innanzi descritte e, infatti, recita che “l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine”. Tali controlli sono effettuati dall’Amministrazione finanziaria in presenza delle seguenti circostanze: elementi di incoerenza che il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 108815 del 9 giugno 2017 ha individuato ad esempio negli “scostamenti per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati presenti nel modello precompilato”.
- Credito risultante dalla dichiarazione 730/2018 superiore a euro 4.000.
L’articolo 5 sopra menzionato prevede inoltre che, una volta effettuato il controllo, il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine”.
Va ricordato, da ultimo, che in base a quanto precisato dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 4/E del 12 marzo 2018, i controlli in essere possono essere effettuati sia sulle dichiarazioni presentate direttamente dai contribuenti, sia con riferimento alle dichiarazioni presentate mediante i Caf e i professionisti abilitati alla luce del richiamo all’articolo 5, comma 3-bis, a opera dell’articolo 1, comma 4, del D.lgs. n. 175 del 2014.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN