IVA addebitata per errore: regime sanzionatorio

La Legge di Bilancio 2018 ha fornito la soluzione al problema dell’IVA addebitata dal fornitore al proprio cliente in misura superiore a quella dovuta. D’ora in poi, infatti, potrà essere portata in detrazione con la sola penalizzazione di una lieve sanzione fissa.

Nel sistema antecedente alla Legge di Bilancio 2018, la detrazione dell’imposta pagata per l’acquisto di beni e/o servizi non era ammessa nell’ipotesi in cui l’operazione era stata erroneamente assoggettata ad imposta con un’aliquota superiore a quella prevista per la specifica cessione o prestazione posta in essere. Di conseguenza, nell’ipotesi in cui, anziché fatturare al 10% per sbaglio si era addebitata un’IVA al 22%, l’imposta restava priva di fondamento per il cliente che non poteva detrarre l’IVA sulla fattura ricevuta e per il fornitore che si trovava obbligato a far fronte alla richiesta di rimborso dell’IVA operata dallo stesso cliente.

Inoltre, oltre ad essere illegittima l’eventuale detrazione operata dal cliente, veniva irrogata una sanzione pari al 90% dell’imposta per indebita detrazione e dal 90% al 180% dell’imposta per dichiarazione infedele (sanzioni unificabili ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 472/97).

La Legge di Bilancio ha modificato l’art.6, comma 6 del D.Lgs. 471/97,prevedendo che in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione, il cessionario o il committente è punito con la sanzione amministrativa fissa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.

La norma così riformulata consente pertanto al cliente di detrarre l’imposta erroneamente addebitata con la sola penalità di una sanzione fissa da 250 euro a 10.000 euro e al fornitore concede il beneficio di non essere costretto a rimborsare l’IVA al proprio cliente, ferma restando la sanzione in solido col cliente.

Nei processi pendenti ciò potrebbe avere un effetto rilevante. Nell’ipotesi di un avviso di accertamento in cui sia stata disconosciuta la detrazione dell’IVA addebitata al 22% al posto dell’aliquota ridotta del 10%, nel sistema previgente sarebbero state irrogate le sanzioni per indebita detrazione e da dichiarazione infedele (unificate in ragione del cumulo giuridico), mentre con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 perde in automatico rilievo il recupero dell’IVA, viene meno la sanzione da dichiarazione infedele e rimane in piedi soltanto la sanzione da indebita detrazione che va da 250 euro a 10.000 euro.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/
http://www.studiofanni.net/