Nella dichiarazione dei redditi 2018 (anno d’imposta 2017) è possibile dedurre i contributi per addetti ai servizi domestici e familiari. Chiariamo qual è il limite massimo di deducibilità, quali sono i requisiti per beneficiare della deduzione e quali sono le regole nel caso di addetti all’assistenza di persone non autosufficienti.
Nel momento in cui viene assunto un collaboratore domestico, una baby sitter, un addetto all’assistenza di invalidi o una colf, il datore di lavoro ha l’obbligo di versare per esso i contributi.
Infatti, dopo l’iscrizione assistenziale e previdenziale del dipendente, l’INPS apre una posizione assicurativa invitando il datore di lavoro a versare i contributi tramite MAV, che lo stesso Ente provvede ad inviargli.
L’importo dovuto per il pagamento dei contributi INPS per i collaboratori domestici varia in base alla paga oraria effettiva. Infatti, nel caso in cui l’orario di lavoro sia inferiore alle 24 ore settimanali, la contribuzione varierà secondo l’importo percepito e, nello specifico scagliandosi in tre fasce; mentre, se l’orario supera le 25 ore settimanali la contribuzione rimane invariata uniformandosi a tutte le ore pagate al collaboratore.
Per l’annualità 2018 la quota contributiva è pari 1,02 euro l’ora (di cui 0,35€ a carico del dipendente) con quota di assegni familiari e 1,03 euro l’ora (di cui 0,26€ a carico del dipendente) senza la quota di assegni familiari.
Con la presentazione del modello 730/2018, sia in modalità precompilata che ordinaria, ma anche nel caso di compilazione del modello Redditi (ex Unico), è possibile dedurre dal reddito imponibile la quota dei contributi INPS versati al collaboratore domestico ed a carico del datore di lavoro.
Le suddette somme dovranno essere indicate al rigo E23 della dichiarazione del soggetto che ha effettivamente sostenuto l’onere legato al pagamento dei contributi INPS, anche se la colf o l’assistente è stato assunto per familiari che non risultano a carico.
Il limite massimo di deducibilità per questa tipologia di onere è fissato a 1.549,36 euro.
La deduzione è prevista anche nel caso in cui il contribuente abbia assunto il collaboratore domestico tramite agenzia interinale alla quale ha rimborsato tali somme. In questo caso sarà necessario e sufficiente farsi rilasciare la documentazione attestante tale rimborso. In quest’ultimo caso, rimangono invariati i massimali e le modalità legate alla deduzione in sede di dichiarazione dei redditi.
Come previsto anche per gli scorsi anni, saranno deducibili anche i contributi versati a mezzo ‘Libretto Famiglia’ ovvero i nuovi voucher acquistabili per il pagamento di stipendi in ambito di lavoro domestico.
Per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale che prevede la deduzione dal reddito imponibile di suddette spese, è necessario conservare le ricevute di pagamento, complete delle informazioni del rapporto di lavoro domestico, sia eseguito tramite c/c postale sia tramite MAV.
Di recente, con la circolare numero 7/E/2018, l’Agenzia delle Entrate riepiloga e chiarisce le istruzioni per poter usufruire di tale agevolazione. Per mezzo di tale circolare si chiarisce che sono deducibili le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa, senza quindi, tener conto della competenza dei trimestri.
Nel caso, invece, degli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti non si parla più di deduzione bensì di detrazione.
Il datore di lavoro può detrarre dall’imposta il 19% della spesa sostenuta, nel limite massimo di 2.100 euro.
Ha diritto a tale agevolazione il soggetto non autosufficiente o il familiare che sostiene la spesa. Ovviamente, in quest’ultimo caso, è necessario essere muniti del certificato medico attestante la non autosufficienza, da esibire in caso di controllo.
È utile precisare che quest’ultima tipologia di detrazione può sommarsi alla deduzione per il pagamento dei contributi sostenuti per collaboratori domestici.
Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN