In data 27 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sotto forma di Circolare (numero 7 del 2018), la “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017”, redatta in collaborazione con la Consulta Nazionale dei CAF. L’edizione aggiornata presenta alcune interessanti novità per quanto riguarda la detrazione delle spese mediche, di seguito esaminate.
Spese per acquisto di medicinali
La dicitura TICKET è ora idonea ad indicare sia la natura sia la qualità del farmaco. Viene precisato inoltre che il contribuente non è più tenuto a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.
Acquisto alimenti a fini medici speciali: ammessa l’integrazione della documentazione
Come noto, dal 2017 è possibile detrarre il 19 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale del Ministero della sanità, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti.
La spesa per tali alimenti deve essere certificata da fattura o scontrino fiscale “parlante” in cui sono specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario di tali prodotti.
Tuttavia, dal momento che la norma è stata introdotta nel corso del 2017, come trattare i documenti di spesa privi dei requisiti indicati?
La Guida precisa che se la fattura o gli scontrini non riportano gli elementi sopra descritti, il contribuente potrà integrare tali documenti indicando il proprio codice fiscale e richiedere al rivenditore una attestazione dalla quale risulti che il prodotto venduto è riconducibile tra gli alimenti a fini medici speciali, indicati nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della Sanità 8 giugno 2001 e non è destinato ai lattanti.
Spese per acquisto di dispositivi medici: detrazione semplificata
La natura del prodotto come dispositivo medico o protesi può essere ora identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali: AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE) o PI (spesa protesica).
Ebbene, qualora il documento di spesa riporti il codice AD o PI che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici / protesi, ai fini della detrazione non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee. Tale previsione genera una importante semplificazione in materia di documentazione da presentare e conservare.
Infine, in caso di incertezza nell’individuare le caratteristiche del dispositivo medico, resta ferma la possibilità di individuare tali dispositivi consultando l’apposito elenco nel sistema “Banca dati dei dispositivi medici“ pubblicato sul sito del Ministero della Salute.
Via libera ai terapisti della riabilitazione
Viene estesa anche alla figura del terapista della riabilitazione (analogamente a quella del massofisioterapista) la detraibilità delle sue prestazioni, alle seguenti condizioni:
- la detrazione spetta solo se resa da soggetti che hanno conseguito il diploma o l’attestato entro il 17 marzo 1999 (entrata in vigore della legge n. 42 del 1999), in quanto tali titoli sono da considerarsi equipollenti ai titoli universitari di fisioterapista, logopedista (…) e pertanto il terapista rientra tra le professioni sanitarie (Parere del Ministero della Salute del 06 marzo 2018);
- la detrazione spetta a condizione che, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del titolo a tale data.
Massaggiatore capo bagnino e luce pulsata detraibili con prescrizione medica
Nuove sono le spese ammesse alla detrazione, purché in presenza di prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia e riguardano:
- i trattamenti di massoterapia eseguita dal massaggiatore capo bagnino (MCB) degli stabilimenti idroterapici (Parere del Ministero della Salute del 6 marzo 2018);
- i trattamenti di prestazioni di luce pulsata eseguiti presso strutture mediche autorizzate, per sopperire ai danni estetici provocati dall’irsutismo.
Procreazione assistita detraibile da entrambi i componenti della coppia
Si puntualizza che la spesa per gli interventi di procreazione medicalmente assistita è detraibile da entrambi i componenti della coppia (e non solo dalla madre) ed in particolare è detraibile dal soggetto intestatario della fattura; in caso di fattura cointestata la spesa è detraibile nella misura del 50 per cento da ciascuno.
Spese sanitarie per persone con disabilità
Normalmente la detrazione in E3 riservata ai disabili, per la quale non è prevista franchigia, spetta per le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità.
La nuova Guida la Visto apre alla detrazione in E3 anche a quella categoria di dispositivi medici aventi le stesse finalità precedentemente evidenziate per quanto riguarda i mezzi e i sussidi tecnici/informatici.
Alberto Facca – Centro Studi CGN