Dall’asilo all’Università i genitori possono beneficiare di una serie di detrazioni pari al 19%, che vengono calcolate sulle spese sostenute per l’iscrizione ad ogni ciclo di istruzione. Quest’ultime si distinguono per i diversi metodi di calcolo legati alle basi imponibili ed agli importi massimi di spese ammesse in detrazione.
La legge di Bilancio 2018 interviene ancora una volta prorogando ed incrementando le diverse tipologie delle somme detraibili per le spese scolastiche, per lo sport ed anche per le mense.
Partendo dal ciclo d’istruzione inferiore, le spese per l’asilo nido (sia pubblico che privato), sono detraibili nella percentuale del 19% nell’importo massimo di 632 euro a figlio.
Occorre precisare che, per questa prima categoria di detrazione, i contribuenti possono richiedere anche il “bonus asilo nido 2018”, privandosi però della possibilità di cumularlo con la detrazione.
Passando invece a livelli di istruzione superiori, quindi, alla scuola elementare, media e superiore, cambia la base imponibile ma non la percentuale di detrazione che, infatti, resta il 19% della spesa d’iscrizione per le scuole pubbliche, per le scuole private e anche per gli istituti esteri.
Nella dichiarazione dei redditi che quest’anno i contribuenti compileranno, è previsto un aumento del tetto massimo di dette spese di istruzione, che viene innalzato a 717 euro.
Per le successive annualità, il suddetto limite di spesa è stato ulteriormente aumentato a 786 euro per l’anno 2018, fino ad arrivare ad 800 euro nel 2019.
Le spese relative alla frequenza di istituti scolastici dovranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi dei contribuenti nell’apposito quadro E, righi E8 ed E12, alla voce “Oneri e spese”.
Sempre per quanto riguarda le detrazioni ammesse per i figli a carico, è prevista per ciascun figlio a carico di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, un’ulteriore detrazione per le spese sostenute per l’iscrizione a palestre, ad associazioni sportive e a corsi di calcio e nuoto.
Anche per queste tipologie di spesa l’aliquota della detrazione fiscale è pari al 19% fino ad un tetto massimo di spesa di 210,00 euro. Pertanto il beneficio fiscale in termini di recupero finanziario rinveniente dalla detrazione operata sulle imposte dovute dal contribuente, è pari a 40 euro per ogni figlio, purché la struttura sportiva rientri nelle categorie stabilite dal decreto del 28 marzo emanato dal Ministero delle politiche giovanili e che tale pagamento sia stato effettuato a mezzo bonifico o bollettino postale con emissione di fattura contenente il codice fiscale del contribuente interessato alla detrazione.
Passiamo ora, invece, alle spese d’istruzione sostenute per la frequenza di corsi universitari.
Per ciò che concerne l’Università, occorre innanzitutto operare una distinzione tra frequenza di corsi presso Università pubbliche, private o estere.
Nello specifico:
- nel caso di sostenimento di spese legate all’iscrizione presso Università pubbliche, la spesa è interamente detraibile;
- nel caso, invece, di frequenza di corsi universitari presso Istituti privati, la normativa fiscale stabilisce una detrazione “in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da emanarsi entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali”. Questo significa che la soglia massima di detrazione non potrà mai essere superiore al beneficio fiscale che si sarebbe ottenuto frequentando un Istituto pubblico;
- infine, per quanto riguarda le Università estere, le soglie sono state definite dalla circolare ministeriale n. 95/E del 12 maggio 2000, la quale stabilisce i limiti in base a tabelle, facilmente consultabili sul sito del MIUR, le quali suddividono le soglie massime di detrazione in base alla geolocalizzazione della sede dell’ateneo ed alla facoltà frequentata.
Per concludere, sono detraibili le spese per l’alloggio del figlio (studente fuori sede) fino ad un massimo di 2.633 euro con il vincolo di verificare la distanza tra il Comune di residenza anagrafica dello studente ed il luogo ove risiede l’Università, che devono distare almeno 100 km. Questo limite è stato ridotto dalla Legge di Bilancio 2018 a 50 km per quegli studenti che risiedono in Comuni montani o zone svantaggiate.
Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN