Il quadro B è utilizzato per indicare i redditi dei fabbricati a prescindere dal loro utilizzo. Quali sono le principali caratteristiche che contraddistinguono la compilazione di questo quadro?
Nel caso di immobile dato in locazione, il reddito dei fabbricati delle persone fisiche è determinato senza poter dedurre alcuna spesa anche inerente al contratto di locazione (come per il caso dell’imposta di registro).
Nella dichiarazione, il reddito dei fabbricati dati in locazione dovrà essere determinato individuando il valore più alto tra il canone di locazione ridotto forfettariamente e la rendita catastale rivalutata.
Con riferimento alla riduzione forfetaria sopra menzionata, si deve ricordare che:
- per i fabbricati locati in regime di libero mercato (indicati in dichiarazione con il codice 3 nella colonna 2 – utilizzo) la riduzione è pari al 5% e il contribuente, quindi, dovrà riportare il 95% del canone nella colonna 6 e il codice 1 in colonna 5;
- per gli immobili ubicati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano la riduzione forfetaria è pari al 25% e quindi nel quadro B della dichiarazione (colonna 6 e codice 2 in colonna 5) dovrà essere indicato il 75% del canone;
- per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 la riduzione è pari al 35% e, quindi, il contribuente dovrà indicare nella propria dichiarazione il 65% del canone nella colonna 6 e codice 4 in colonna 5. Nel caso di fabbricati di interesse storico e artistico, infine, va ricordato che il 65% del canone deve essere confrontato con la metà della rendita catastale rivalutata.
Sempre in materia di locazione, è necessario ricordare che il legislatore ha concesso una particolare agevolazione in favore dei contribuenti che cedono gli immobili ubicati in un Comune ad alta densità abitativa in locazione a canone “concordato” e cioè in ottemperanza agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini. In tal caso, nel quadro B, il contribuente dovrà indicare nella colonna 2 il codice 8. Per questa categoria di contratti, stipulati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, ovvero dell’articolo 5, comma 2 oppure dell’articolo 8 della legge 431/98, il legislatore ha previsto una riduzione del 30% del reddito fondiario.
Anche per gli immobili ubicati in Abruzzo, il legislatore ha previsto la medesima riduzione, purché concessi in locazione a soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili. In tal caso, il contribuente dovrà indicare nella colonna 2 del quadro B il codice 14.
Il contribuente che ha optato per la cedolare secca, invece, deve barrare la casella 11 del quadro B e il Caf che presta assistenza fiscale dovrà applicare l’aliquota del 21% per i contratti stipulati in regime di libero mercato oppure l’aliquota del 10% per i contratti stipulati a canone concordato. In merito a quest’ultima modalità di tassazione, si ricorda che la base imponibile su cui applicare l’aliquota sopra ricordata è rappresentata dal 100% del canone di locazione. Con il codice 3 in colonna 5, il contribuente dovrà riportare il canone di locazione per intero nella colonna 6.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN