Comunemente si pensa che la scelta del Sostituto d’Imposta (Datore di lavoro o Ente), che dovrà effettuare il conguaglio delle imposte a seguito della presentazione del Modello 730, sia una delle cose più banali che si affronta nella compilazione della dichiarazione. In realtà, per essere certi che le operazioni di conguaglio vengano eseguite, è fondamentale indicare i dati anagrafici esatti del Sostituto d’Imposta.
Per individuare correttamente il soggetto che effettuerà le operazioni di conguaglio a partire dalle paghe o dai compensi del mese di luglio, devono concorrere le informazioni fornite dal Sostituto d’Imposta (Datore di lavoro o suo Consulente paghe oppure Ente), dipendente, collaboratore, pensionato o percettore di prestazione e dal Centro di Assistenza Fiscale (CAF) al quale si rivolge il contribuente.
L’anomala indicazione del Sostituto d’Imposta (circa il 3% di casi) comporta disguidi per tutti gli interessati alle operazioni di assistenza fiscale. In particolare, la mancata effettuazione del conguaglio tocca economicamente il contribuente, la cui sensibilità aumenta nel caso in cui sia in attesa di ricevere il credito dopo aver raccolto con cura i documenti di spesa durante l’anno precedente.
Sono diversi gli errori che vengono commessi dai soggetti coinvolti nelle operazioni. Di seguito indichiamo i più significativi e forniamo alcuni consigli per evitarli.
Ai Contribuenti suggeriamo di:
- fornire sempre al CAF l’ultima busta paga ricevuta o eventuali comunicazioni dalle quali rilevare i dati del Datore di lavoro (cosiddetto “Sostituto d’Imposta”);
- informare sempre la sede CAF, che compila la propria dichiarazione, di eventuali comunicazioni ricevute del datore di lavoro o ente e di qualsiasi variazione personale intervenuta anche dopo la scadenza del 23 luglio;
- chiedere informazioni al Datore di lavoro, Ente pensionistico o CAF se non compare il conguaglio nella busta paga del mese di luglio o agosto oppure nella pensione o prestazione di agosto o settembre.
A tutti i CAF e le loro strutture suggeriamo di:
- chiedere sempre al contribuente, quando si presenta per la compilazione del Modello 730, qual è il suo attuale datore di lavoro (leggasi “Sostituto d’Imposta”), anche richiedendo la sua ultima busta paga, e se presume di rimanere in forza presso lo stesso o di averne uno diverso a luglio;
- evitare di indicare il Sostituto d’Imposta rilevato dalla Certificazione Unica, in particolare quando il rapporto è cessato nel corso dell’anno precedente o prima della presentazione del Modello 730 nell’anno corrente;
- nel caso di presentazione di una domanda di prestazione all’INPS (disoccupazione, mobilità, neo pensionamento, ecc.) verificare quando la stessa è stata o verrà erogata e se l’erogazione è in unica soluzione o ricorrente.
Ai Sostituti d’Imposta o loro Intermediari (paghe) suggeriamo di:
- informare i dipendenti/collaboratori (contribuenti) di tutte le variazioni in corso d’anno che avvengono nei dati del datore di lavoro (leggasi “Sostituto d’Imposta”) in particolare rispetto alle Certificazioni Uniche rilasciate (spesso nei gruppi societari i contribuenti non conoscono i dati anagrafici del proprio Datore di lavoro);
- evitare i “facili” respingimenti delle Comunicazioni 730/4 e attenersi alla normativa sull’assistenza fiscale, soprattutto nel caso di operazioni particolari (fusioni, incorporazioni, scissioni con passaggi diretti senza interruzione del rapporto di lavoro – Circ.14/E-2013 par.9.1 pag.23, dimissioni del dipendente in presenza di crediti – Circ.14/E-2013 par.10.1 pag.27);
- seguire le direttive fornite dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4/E del 12/03/2018 che puntualizza, prevedendo anche eventuali sanzioni, quanto già indicato nei Provvedimenti 76124 del 14/04/2017 e 108815 del 09/06/2017 e nella Risoluzione 51 del 24/04/2017.
Ed infine è bene ricordare a tutti che, in presenza del Sostituto d’Imposta INPS, la sola presentazione di una domanda di prestazione (pensione, naspi, mobilità, cassa integrazione ecc.), non è sufficiente all’INPS per effettuare il conguaglio da Modello 730, ma è necessario che la domanda sia stata trasformata in una prestazione in pagamento.
Come correggere le anomalie?
Cosa comporta l’erronea indicazione del Sostituto d’Imposta? La risposta è che tutti i soggetti sono nuovamente coinvolti nella correzione. A titolo indicativo riportiamo i casi più frequenti:
- la compilazione di un Modello 730 integrativo con altro Sostituto d’Imposta o “Senza Sostituto”;
- la compilazione di un Modello 730 integrativo, dal 2018 anche con lo stesso Sostituto d’Imposta, nel caso di “Comunicazione di Diniego” di un soggetto ancora in forza al Sostituto d’Imposta (Circ. 4/E del 12/03/2018);
- il versamento con Modello F24 di imposte non conguagliabili da un Sostituto d’Imposta;
- il riporto del credito nella dichiarazione dell’anno successivo.
Ivo Poles – Centro Studi CGN