Nel tempo il concetto di nucleo familiare è diventato sempre più flessibile. Infatti, oltre alla classica famiglia composta da mamma, papà e figli, hanno trovato sempre maggiore diffusione le famiglie allargate e i nuclei monoparentali. Ai fini della corretta determinazione del nucleo familiare della dichiarazione ISEE, in questo articolo riepiloghiamo le regole che disciplinano le situazioni più diffuse.
Soggetti coniugati
Quando determiniamo la composizione del nucleo familiare in caso di soggetti coniugati, è fondamentale ricordare che gli stessi fanno sempre parte dello stesso nucleo, anche se hanno diverse residenze. In questo ultimo caso, i coniugi dovranno solo stabilire quale residenza delle due verrà dichiarata come casa di abitazione per entrambi all’interno della dichiarazione ISEE. La scelta sullo stato di famiglia di riferimento varrà per tutto il periodo di validità della dichiarazione ISEE. In caso di mancato accordo, occorre indicare l’ultima residenza familiare comune; in assenza invece di una residenza comune, si deve prendere a riferimento la residenza del coniuge di maggior durata.
Come regola generale ai fini ISEE, quindi, possiamo sostenere che fa parte del nucleo familiare del dichiarante anche il coniuge che non risulta nel suo stesso stato di famiglia.
Ci sono però delle situazioni particolari in cui i coniugi con diversa residenza non sono considerati più parte dello stesso nucleo, nello specifico in caso di:
- separazione legale;
- se è stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità di matrimonio;
- se è stata consentita la diversa residenza a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice;
- se uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli;
- se è stata proposta domanda di divorzio;
- se sia in corso un procedimento da cui risulti l’abbandono del coniuge.
Le predette situazioni devono essere oggetto di un provvedimento del giudice o quantomeno di un procedimento in corso.
Il coniuge separato che non ha trasferito la propria residenza, e che quindi risulta nello stato di famiglia dell’altro coniuge, rientra nel nucleo di quest’ultimo e andrà comunque inserito nella dichiarazione, indicandolo con la relazione “P- altra persona nel nucleo”, insieme a tutti i suoi redditi e patrimoni secondo le normali regole di compilazione previste. La c.d. “separazione di fatto” non è quindi condizione sufficiente per determinare la divisione dei coniugi nella definizione del nucleo.
Coniugi residenti all’estero
Con la riforma dell’ISEE deve essere indicato anche il coniuge iscritto nell’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), poiché questo ai fini ISEE viene attratto nel nucleo dell’altro coniuge. In questo caso occorre necessariamente prendere a riferimento lo stato di famiglia del coniuge che risiede in Italia.
Casi particolari
Se uno dei coniugi risulta in convivenza anagrafica, ossia ha stabilito la sua residenza in un istituto di cura, una caserma militare, un istituto di detenzione o religioso, nel compilare la dichiarazione occorrerà obbligatoriamente considerare lo stato di famiglia dell’altro coniuge: il soggetto che risulta in convivenza anagrafica farà quindi parte del nucleo del coniuge e nella dichiarazione ISEE verrà indicato l’indirizzo dell’abitazione del coniuge.
Nel caso invece di soggetti minori coniugati residenti rispettivamente con i propri genitori, i due coniugi devono essere sempre considerati facenti parte dello stesso nucleo familiare ma occorrerà che gli stessi scelgano quale stato di famiglia vogliono prendere a riferimento.
Considerate le molteplici casistiche descritte sopra, possiamo quindi affermare che, come regola generale, i soggetti coniugati fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se è sempre necessario approfondire se tra gli stessi sussistono situazioni particolari che possono determinare composizioni del nucleo familiare ai fini ISEE diverse da quelle standard.
Michela Schiabel – Centro Studi CGN