Punto fondamentale nella compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è l’individuazione del nucleo familiare sulla base del quale valutare la possibilità di beneficiare o meno delle prestazioni agevolate che si intendono richiedere. La corretta definizione del nucleo familiare ai fini ISEE genera spesso diversi dubbi e non poche difficoltà. Vediamo allora di fare chiarezza, focalizzandoci sulle regole da osservare per individuare la sua esatta composizione.
Anzitutto l’articolo 3, comma 1, D.P.C.M. 159/2013 (Riforma ISEE) fissa la regola generale secondo la quale il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica (l’insieme delle persone che coabitano e hanno la stessa residenza, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela, di adozione o affettivo, ndr) alla data di presentazione della DSU.
Tuttavia la convivenza, è condizione necessaria ma non sufficiente a determinare l’appartenenza alla famiglia anagrafica. Infatti due soggetti, nonostante siano conviventi, possono appartenere a due stati di famiglia differenti: si pensi a chi condivide un appartamento con altri coinquilini con i quali non sussiste nessuno dei legami sopra indicati; in questo caso è possibile richiedere al Comune di residenza di distinguere due stati di famiglia diversi nella stessa abitazione.
Se in generale, come detto sopra, il nucleo familiare ai fini ISEE si identifica con la famiglia anagrafica, non necessariamente vi coincide in quanto comprende, ad esempio, anche i soggetti fiscalmente a carico non conviventi.
Vediamo allora quali sono le eccezioni alla regola generale previste dallo stesso articolo sopra citato.
Coniugi conviventi e non conviventi
I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se a carico IRPEF di altre persone, fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare in quanto nei loro confronti si applica esclusivamente il criterio anagrafico.
I coniugi che hanno residenze diverse fanno parte del medesimo nucleo familiare ma devono scegliere di comune accordo a quale dei due stati di famiglia bisogna fare riferimento, ossia qual è la residenza familiare.
Le regole dei coniugi, ai sensi della normativa vigente, si applicano ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Si precisa inoltre che il coniuge residente all’estero è attratto nel nucleo familiare del coniuge residente in Italia solo se iscritto all’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE).
Per maggiori dettagli si rimanda all’articolo su “Nucleo familiare ai fini ISEE: le regole per coniugi ed ex coniugi“.
Figli minorenni e minori affidati
Il figlio minore di anni 18 fa sempre parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive, anche se a carico IRPEF di altre persone (ad esempio dell’altro genitore).
Nel caso in cui il figlio minorenne non sia residente con nessuno dei due genitori ma, ad esempio, con i nonni, l’INPS, nella FAQ A_31 del 6/9/2016, ha precisato che se la famiglia anagrafica è composta esclusivamente dai nonni con la presenza di nipoti minorenni, in totale assenza di provvedimento di affido definitivo o temporaneo, i minori sono attratti nel nucleo familiare dei genitori e ad essi si applicano in via analogica le disposizioni di cui all’art. 3, co. 2, D.P.C.M. 159/2013.
Quanto ai minori affidati, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 4, D.P.C.M. 159/2013, il minore in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo è considerato nucleo a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso una comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.
Nel caso di figlio minorenne coniugato si applicano le regole dei coniugi sopra esposte.
Esempio:
- Genitori divorziati e non conviventi. I figli minori sono a carico IRPEF al 50% tra mamma e papà e vivono con la mamma. Il papà presenta l’ISEE indicando solo se stesso ed eventualmente i componenti del suo nucleo.
Figli maggiorenni conviventi e non conviventi
I figli maggiorenni che convivono con uno o entrambi i genitori fanno parte del nucleo familiare del genitore con il quale convivono; nel caso in cui, invece, non siano conviventi con i genitori, siano a loro carico ai fini IRPEF e non siano coniugati e/o abbiano figli, fanno parte del nucleo familiare dei genitori.
Il figlio maggiorenne coniugato e/o con figli, infatti, anche se a carico IRPEF di altre persone, fa nucleo a sé, in quanto in tal caso si applica esclusivamente il criterio anagrafico.
Se il figlio maggiore d’età non convive con nessun genitore ed è a carico IRPEF di entrambi, nel caso in cui i genitori facciano parte di nuclei familiari distinti, fa parte del nucleo di uno dei genitori, da lui identificato.
Naturalmente il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e non risultante a loro carico fa nucleo a sé.
Esempi:
- Giuliano ha 20 anni ed è residente da solo ma è a carico IRPEF di entrambi i suoi genitori, Bruno e Maria, che risiedono rispettivamente a Pordenone e a Treviso. Giuliano deve scegliere qual è il nucleo familiare di riferimento (quello di papà Bruno o quello di mamma Maria).
- Alberto ha 30 anni, è coniugato con Emma ma a carico IRPEF dei genitori. Alberto, anche se a carico IRPEF dei genitori, fa nucleo con la moglie Emma (criterio anagrafico).
- Barbara ha 35 anni, non è coniugata, ha un figlio ed è a carico IRPEF dei genitori. Barbara, anche se a carico IRPEF dei genitori, fa nucleo con il suo bambino.
- Luca è residente a Padova, a casa del nonno dal 5/8/2017. È fiscalmente a carico dei genitori. Presenta l’ISEE, il suo nucleo familiare è composto da lui e i suoi genitori.
Convivenza anagrafica
La convivenza anagrafica è disciplinata dall’articolo 5 del DPR 223/1989 e differisce dalla famiglia anagrafica a cui si è fatto riferimento fino ad ora.
Sono in convivenza anagrafica i soggetti che risiedono stabilmente in istituti religiosi, assistenziali o di cura, in caserme o istituti di detenzione. Tali soggetti sono considerati nucleo familiare a sé, salvo che siano coniugati (in questo caso fanno parte del nucleo del coniuge, secondo le regole precedentemente descritte).
Nei casi di convivenza anagrafica, il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con il quale conviveva prima dell’ingresso in convivenza anagrafica, salvo il caso di minore in affidamento e collocato presso comunità, poiché in tal caso il minore è considerato nucleo familiare a se stante.
Se nella convivenza anagrafica vi è un genitore con figlio minore, entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare.
Esempi:
- Maria e il suo bambino sono residenti in una casa famiglia. Il nucleo familiare è composto da lei e il suo bambino.
- Marta è sposata con Giovanni il quale, da diversi mesi, risiede in carcere. Il nucleo familiare è composto da Marta e Giovanni.
Concludiamo con una precisazione che potrà sembrare ovvia ma non è affatto scontata: non rientrano nella composizione del nucleo familiare i soggetti deceduti.
Andrea Trevisanut – Centro Studi CGN