È nulla la cartella di pagamento qualora non sia stato notificato preventivamente l’avviso di irregolarità e sussistano dubbi sull’ammontare della pretesa erariale. Chiariamo perché la Commissione tributaria di Palermo ha pronunciato questa sentenza.
Al riguardo, la Commissione tributaria regionale di Palermo, con la sentenza n. 3074/4/17 ha precisato che:
- non è stata addotta alcuna prova da parte dell’ente impositore circa l’avvenuta notifica dell’avviso bonario sottostante;
- non vi è certezza che la pretesa erariale derivi “dalla differenza tra quanto risultante dalla dichiarazione e quanto effettivamente versato”.
Il principio delineato dalla Commissione tributaria regione, peraltro, è in linea con quello enunciato dalla Cassazione. I giudici della Suprema corte in merito hanno più volte ribadito che, sulla base di quanto previsto dall’articolo 6, comma 5 della legge n. 212/2000 (cosiddetto Statuto dei diritti del contribuente), l’omessa comunicazione bonaria riferita a un controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 comporta la nullità della cartella di pagamento nel caso di “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”. Secondo il testo del suddetto articolo 6, infatti, “Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta”.
Va detto ovviamente, che il contribuente non avrebbe potuto eccepire la nullità della cartella qualora non fossero state versate le imposte dichiarate, in quanto la previsione di cui al suddetto articolo 6 circoscrive gli effetti soltanto qualora sussistano “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”. Resta fermo tuttavia che permane il diritto del contribuente di ottenere la riduzione a un terzo delle sanzioni, così come la dilazione degli importi.
I giudici della Commissione tributaria regionale, inoltre, ai sensi dell’articolo 14 D.Lgs. n. 546/1992, hanno anche sancito che è onere dell’Agente della riscossione chiamare in causa l’Agenzia delle entrate (cioè l’ente che ha iscritto a ruolo l’importo risultante dall’avviso di irregolarità) qualora il ricorrente chiami in giudizio soltanto l’Agente della riscossione.
In merito a quanto sopra va detto che per l’annullamento dell’avviso di irregolarità derivante da liquidazione automatica o da un controllo formale della dichiarazione (rispettivamente articolo 36-bis e 36 ter D.P.R. n. 600/1973), è necessario ricorrere dinanzi alla Commissione tributaria provinciale citando in giudizio l’ufficio dell’Agenzia delle entrate che ha iscritto a ruolo l’importo dovuto, ovvero l’Agente della riscossione qualora vengano ravvisate “vizi propri” della cartella, (vizi di notifica o relativi alla decadenza dei termini ad esempio).
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN