I contribuenti che intendono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per gli immobili oggetto di locazione a canone concordato, come dell’aliquota della cedolare secca ridotta del 10% o delle agevolazioni stabilite ai sensi dell’articolo 8, legge n. 431 del 9 dicembre 1998 in materia di imposte di registro, devono essere in possesso dell’attestazione rilasciata dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori con cui viene sancita la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale eventualmente siglato.
È questa la sintesi della Risoluzione n. 31 del 20 aprile 2018 con cui l’Agenzia delle entrate ha risposto ad un interpello di un’associazione di categoria.
L’Agenzia delle entrate, in merito, ha ricordato che l’articolo 1, comma 8, del DM 16 gennaio 2017 ha stabilito che le parti di un contratto di locazione:
- possono farsi assistere nella definizione del canone effettivo dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;
- per i contratti non assistiti, sono tenute ad acquisire un’attestazione, rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso. Tale attestazione assume valenza anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.
Pertanto, per i contratti non assistiti, come già precisato dal il Ministero delle Infrastrutture con nota del 6 febbraio 2018, n. 1380, “per quanto concerne i profili fiscali va considerato che l’obbligatorietà dell’attestazione fonda i suoi presupposti sulla necessità di documentare alla pubblica amministrazione, sia a livello centrale che comunale, la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare sia i contenuti dell’accordo locale che i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali, sia statali che comunali. Ne consegue l’obbligo per i contraenti di acquisire l’attestazione in argomento anche per poter dimostrare all’Agenzia in caso di verifica fiscale la correttezza delle deduzioni utilizzate”.
Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni in materia fiscale, invece, l’attestazione sopra citata non è necessaria in relazione ai contratti di locazione:
- stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto;
- stipulati anche successivamente, laddove non risultino stipulati Accordi territoriali dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che hanno recepito le previsioni dettate dal citato decreto.
Da ultimo si ricorda che la medesima attestazione sarà indispensabile anche per il conduttore che intenda beneficiare delle detrazioni per alloggi locati con contratti in regime convenzionale. Come noto, infatti, ai titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati a norma dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 431 del 1998 (contratti a canone concordato), spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:
- euro 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;
- euro 247,90 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.
Stante quanto appena descritto per le detrazioni per i canoni, si deve concludere che per il Caf/professionista abilitato che intenda apporre il visto di conformità sul modello 730 del contribuente, sarà indispensabile acquisire la relativa attestazione rilasciata dalle organizzazioni dei proprietari o degli inquilini.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN