L’attività di amministratore di condominio è stata notevolmente riformata nel 2013 con l’entrata in vigore della Legge 220/2012. Per divenire amministratore è necessario essere in possesso di determinati requisiti e di una formazione costante nel tempo. Con la riforma, inoltre, sono state introdotte nuove regole riguardanti la gestione economica e le figure coinvolte nella conduzione del condominio. Analizziamo di seguito quali sono gli obblighi per acquisire la qualifica di amministratore di condominio.
Innanzitutto va precisato che la figura dell’amministratore condominiale è regolamentata dall’art. 71-bis del c.c. secondo il quale possono diventare amministratori di condominio coloro i quali:
a) hanno il godimento dei diritti civili;
b) non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
f) hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Pertanto, oltre a una serie di requisiti morali e di onorabilità, è necessario essere in possesso di una certificazione che attesti la partecipazione al corso di formazione iniziale.
Con il Decreto Ministeriale 140/2014, in vigore dal 9 ottobre 2014, sono stati indicati i criteri e le modalità relativi al corso di formazione iniziale, che dev’essere di almeno 72 ore, e di aggiornamento annuale, previsto per almeno 15 ore.
Il corso per amministratore di condominio deve fornire le competenze tecniche, giuridiche, contabili, amministrative e gestionali, indispensabili per gestire un fabbricato in regime condominiale.
Alla fine del corso è rilasciato un attestato abilitante, conforme alle prescrizioni del Decreto Ministeriale 140/2014, che abilitata all’attività e consente l’iscrizione al registro telematico degli amministratori di condominio. Il registro amministratori di condominio per ogni iscritto individua: i dati anagrafici, i recapiti telefonici, la regolarità degli obblighi di aggiornamento professionale, eventuali specializzazioni e una presentazione della propria attività corredata, eventualmente, da un curriculum vitae.
I requisiti sono obbligatori solo per gli amministratori professionisti; ne risultano esentati gli amministratori scelti tra i condòmini dello stabile. Tuttavia questi non sono per nulla esentati dalle responsabilità imposte dalla nomina; pertanto spetta loro la verifica degli obblighi e delle responsabilità cui andranno incontro e dovrebbero comunque tenersi annualmente aggiornati.
Si ricorda, infine, che l’amministratore è obbligatorio solo in presenza di più di 8 proprietari e può rimanere in carica per un anno, rinnovabile (art. 1129 c.c.); se alla scadenza non si provvede alla nomina di un nuovo amministratore, e si consente che il precedente continui ad esercitare le sue funzioni, questi conserva i propri poteri finché non viene sostituito, in virtù di una tacita conferma.
È nominato dall’assemblea per agire e rappresentare il condominio ed è il responsabile delle parti comuni dell’edificio definite dall’art. 1117 del c.c. e dal regolamento di condominio.
Rita Martin – Centro Studi CGN