La detrazione per le spese riguardanti gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche spetta anche in relazione agli immobili destinati alla locazione e quindi non necessariamente utilizzati direttamente dal possessore/detentore. È questo l’orientamento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 22/E del 12 marzo 2018.
Come noto, le disposizioni in materia di sisma bonus prevedono che, fino a un ammontare di spesa non superiore a euro 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021, ai soggetti Irpef e IRES che effettuano interventi destinati alla riduzione del cosiddetto rischio sismico su immobili ubicati nelle zone 1, 2 e 3, di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, compete:
- la detrazione pari al 70% sulle spese sostenute a condizione che ci sia la riduzione di una classe inferiore di rischio;
- la detrazione pari all’80% sulle spese sostenute purché i lavori comportino la riduzione di due classi di rischio.
Inoltre, per i medesimi interventi effettuati sulle parti comuni dei condomini e intero edificio, compete:
- la detrazione del 75% se gli interventi determinano la riduzione di una classe di rischio;
- la detrazione dell’85% se la riduzione è di due classi di rischio.
Prima della risoluzione del 12 marzo scorso, però, non era chiaro se era possibile beneficiare dell’agevolazione anche per gli immobili destinati a un uso diverso da quello diretto (ad esempio come per quelli destinati alla locazione).
L’Agenzia delle entrate, prima di fornire la risposta al quesito posto, analizza preliminarmente i requisiti previsti dalla legge e, in merito, precisa che l’agevolazione:
- è stata estesa per gli interventi effettuati su immobili ubicati in zona sismica 3;
- ha ridotto da dieci a cinque anni il periodo di fruizione della detrazione;
- ricomprende anche gli immobili residenziali diversi dall’abitazione principale.
Oltre agli aspetti di novità sopra ricordati, l’Amministrazione finanziaria ricorda inoltre che, con la circolare n. 29/2013, era stato chiarito che le unità immobiliari oggetto di agevolazione dovevano essere localizzate in zone sismiche ad alta pericolosità e adibite ad abitazione principale, ad attività produttive (cioè quelle in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali).
In altri termini, secondo l’Agenzia delle entrate, non sussistendo ulteriori vincoli, né di natura soggettiva né oggettiva per la fruizione del beneficio, ne deriva che l’agevolazione compete anche in relazione agli immobili destinati alla locazione.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN