In vista della compilazione della prossima dichiarazione dei redditi, ecco un riepilogo delle regole e di requisiti per la detrazione delle spese per attività sportive, con un particolare focus sulle strutture che consentono la detrazione, sul limite di detrazione e la ripartizione tra genitori e sui documenti da conservare ai fini della detrazione.
Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies) del Tuir, danno diritto a una detrazione Irpef del 19% “le spese … sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e le attività sportive”.
Limite e ripartizione tra i genitori
La spesa massima ammessa in detrazione è pari a euro 210 per ciascun ragazzo. In merito, va ricordato che, con risoluzione n. 50/E del 2009, l’Agenzia delle entrate ha precisato che “detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli. I genitori che partecipano entrambi alle spese, pertanto, dovranno ripartire tra di loro tale ammontare sul quale calcolare la detrazione in relazione all’onere da ciascuno sostenuto, secondo quanto risulta dal documento rilasciato dalla struttura sportiva”. Ai fini della determinazione dell’importo massimo di cui è possibile beneficiare, il contribuente deve tenere conto anche delle spese indicate nei punti da 341 a 352 della Certificazione unica 2018 con il codice 16.
Rilevanza del principio di unità del periodo d’imposta
Come noto, la detrazione in esame compete in relazione a spese sostenute per attività sportiva dilettantistica praticata da ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni. In merito al requisito anagrafico, con la circolare n. 34/E del 4 aprile 2008, paragrafo 14.1, l’Agenzia delle entrate ha precisato che “in considerazione del principio di unità del periodo d’imposta, … lo stesso ricorre purché sussista anche per una sola parte del periodo d’imposta”. A mero titolo esemplificativo, se il ragazzo compie 18 anni nel corso del 2017, chi sostiene la spesa ha diritto a beneficiare della detrazione anche per le spese sostenute dopo il giorno in cui compie gli anni.
Spese e strutture ammesse
La spese ammesse all’agevolazione sono quelle sostenute per l’iscrizione annuale e per l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi purché soddisfino i requisiti definiti dal D.L. 28 marzo 2007. L’articolo 1 del decreto prima citato prevede che:
- per associazioni sportive devono intendersi le società e le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, commi 17 e seguenti, L. 289/2002, che nella propria denominazione sociale riportano l’espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica;
- per palestre, piscine, altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, devono intendersi tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, inclusi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile.
Stante quanto sopra, quindi, non possono essere portate in detrazione le spese sostenute per l’attività sportiva esercitata presso associazioni che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni e che, pertanto, non possono essere qualificate come “sportive dilettantistiche”.
Del pari, non possono beneficiare dell’agevolazione fiscale le spese relative ad attività svolte presso società di capitali costituite ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91 rubricata “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti” ovvero presso associazioni non sportive, come nel caso di associazioni culturali.
Documentazione da conservare
Il decreto 28 marzo 2007, all’articolo 2, stabilisce che le spese devono essere documentate attraverso bollettino bancario o postale, ovvero attraverso fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:
- ditta, denominazione o ragione sociale e sede legale, ovvero, se persona fisica, nome, cognome e residenza, nonché codice fiscale;
- causale del pagamento (indicando ad esempio iscrizione annuale, abbonamento);
- attività sportiva esercitata;
- importo corrisposto per la prestazione resa;
- dati anagrafici del ragazzo che pratica l’attività sportiva codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
A tale ultimo proposito, va ricordato che l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 20 E del 13 maggio 2011, ha precisato che i pagamenti effettuati in favore dei Comuni che abbiano stipulato convenzioni con strutture sportive devono essere documentati con le stesse modalità prima descritte. Pertanto, ai fini della detrazione della spesa sostenuta, è necessario che dal bollettino bancario o postale intestato al Comune risultino i dati di cui sopra (ditta, causale, ecc.) mentre non costituisce documentazione idonea per beneficiare della detrazione il bollettino di c/c intestato al Comune accompagnato dalla ricevuta rilasciata dall’associazione sportiva con l’elenco dei ragazzi che hanno esercitato l’attività sportiva.
Modalità di esposizione nella dichiarazione
Le spese in esame devono essere indicate con il codice 16 nel Quadro E, righi da E8 a E10, del modello 730 ovvero del Quadro RP, righi da RP8 a RP13, del modello Redditi PF.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN