La collaborazione tra l’Italia e i paesi esteri comincia a dare i suoi frutti e, sulla base di dati forniti dalle relative autorità fiscali, l’Agenzia delle entrate ha iniziato a notificare in queste settimane i questionari su redditi esteri che i contribuenti non avrebbero indicato nella propria dichiarazione.
Questa iniziativa, non nuova, ha come finalità quella di stimolare la regolarizzazione spontanea da parte dei contribuenti che, riconoscendo l’errore commesso, potrebbero presentare un modello Unico 2017 integrativo, redditi 2016, unitamente al quadro RW. In tal caso, potrebbero avvalersi del ravvedimento operoso beneficiando di sanzioni di ammontare ridotto rispetto a quelle più elevate che sarebbero state comminate nel caso di un successivo avviso di accertamento.
I dati richiesti dall’Agenzia delle entrate sono il risultato di specifiche liste di contribuenti compilate in base alle informazioni fornite dalle agenzie di altri paesi.
In particolare, trattasi di:
- conti offshore;
- plusvalenze finanziarie;
- redditi da lavoro dipendente che, in base a quanto stabilito dalle convenzioni internazionali e alla residenza fiscale del contribuente, avrebbero dovuto essere indicati nella dichiarazione resa nello Stato italiano.
I contribuenti destinatari dei questionari dovranno fornire entro un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni chiarimenti, informazioni e documenti al fine di giustificare i motivi che li hanno indotti a non indicare i redditi nella dichiarazione.
Si ricorda che la mancata risposta ai questionari inviati dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 471/1997, comporta per il contribuente una sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000, nonché la preclusione circa la possibilità di produrre documentazione probatoria nelle fasi successive dell’attività di accertamento.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN