Le istruzioni all’INL per l’attività ispettiva in presenza di contratti certificati

Con Circolare del 1° giugno 2018, n. 9, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce, ai propri ispettori, le istruzioni operative cui attenersi nell’espletamento dell’attività vigilanza in presenza di cd. contratti certificati ai sensi degli articoli 75 e seguenti del Decreto Legislativo n. 276/2003, al fine di evitare possibili interferenze tra la suddetta attività e l’istituto della certificazione.

Nel dettaglio, l’Istituto precisa che nel caso in cui sia stata avviata un’attività ispettiva in pendenza di certificazione, ossia:

  • una richiesta di certificazione risulti già presentata al momento dell’accesso ispettivo;
  • il relativo procedimento non si sia ancora concluso;

non essendo ancora maturato alcun effetto preclusivo nei confronti delle parti e dei terzi, il personale ispettivo potrà svolgere la propria attività avendo però cura di informare prontamente la Commissione di certificazione adita circa la pendenza dell’accertamento ispettivo.

Tale adempimento, inoltre, sarà funzionale alla sospensione del procedimento certificatorio in pendenza dell’accertamento ispettivo, sospensione prevista nella maggior parte dei regolamenti interni delle Commissioni onde favorire un opportuno coordinamento tra funzioni di controllo e certificatorie.

Diversamente, qualora l’inoltro della richiesta di certificazione sia successiva all’inizio dell’attività di vigilanza, l’organo ispettivo, non appena venga reso edotto, anche da parte del soggetto ispezionato o dal professionista, del deposito di una istanza di certificazione:

  • dovrà immediatamente informare la Commissione della pregressa pendenza di accertamenti ispettivi ai fini della sospensione del procedimento di certificazione in conformità a quanto previsto dal rispettivo regolamento;
  • continuare a svolgere tutti gli accertamenti di competenza e, se del caso, adottando i relativi provvedimenti.

Si segnala, inoltre, che al termine degli accertamenti, in entrambe le ipotesi, il personale ispettivo avrà cura di comunicarne gli esiti alla Commissione allo scopo di consentirle di concludere il procedimento adottando le conseguenti determinazioni.

Infine, il provvedimento chiarisce quale sia l’iter da seguire in relazione all’impugnazione della certificazione, specificando che, ove nel corso della verifica ispettiva venga esibita dalla parte la certificazione di un contratto di lavoro o di appalto, i relativi effetti permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 276/2003, fatti salvi eventuali provvedimenti cautelari del giudice che anticipino l’esito del giudizio sul merito.

In tal caso, qualora al termine dell’attività di vigilanza, siano stati rilevati vizi riconducibili:

  • all’erronea qualificazione del contratto;
  • alla difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione;

il verbale conclusivo dovrà recare, in relazione al disconoscimento dei contratti certificati, l’espressa avvertenza che l’efficacia di tale disconoscimento è condizionata al positivo espletamento del tentativo di conciliazione obbligatorio presso la Commissione di certificazione oppure, in caso la stessa non riuscisse, all’utile proposizione delle impugnazioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 276/03.

Pertanto, chiunque intenda presentare un ricorso giurisdizionale contro la certificazione al giudice del lavoro, dovrà procedere come di seguito indicato:

  • previamente rivolgersi alla medesima commissione di certificazione che ha adottato l’atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione in base all’articolo 410 del Codice di procedura civile.

Nel dettaglio, si ricorda che la scelta della giurisdizione dipende dal tipo di vizio che si riscontra nel caso specifico, ossia:

  • va adito il TAR in tutti i casi in cui si riscontri la violazione delle norme di legge che disciplinano il procedimento o uno sviamento dell’esercizio del potere certificatorio;
  • laddove si ravvisi un errore attinente alla qualificazione giuridica del contratto oppure una difformità tra il programma negoziale e quello che è stato effettivamente realizzato, la giurisdizione è riservata al giudice ordinario.

Per quanto attiene alla decisione giurisdizionale di accoglimento del ricorso, invece:

  • avrà effetto sin dal momento della conclusione del contratto solo nel caso in cui sia stato rilevato un errore nella sua qualificazione giuridica;
  • in caso di difformità del programma negoziale, la decisione spiegherà gli effetti dal momento in cui tale difformità abbia avuto inizio secondo quanto accertato in giudizio.

Ne deriva che:

  • appare più aderente alle controversie in questione, riguardanti potenzialmente una molteplicità di lavoratori anche impiegati presso diverse sedi della medesima impresa, il criterio del foro relativo al luogo in cui si trova l’azienda, intendendosi per tale, per consolidata giurisprudenza, la sede sociale dell’impresa;
  • in caso di certificazione di contratto di appalto, invece, atteso che il ricorso viene esperito nei confronti del committente e dell’appaltatore, appare possibile ricorrere al criterio del luogo ove si trova una dipendenza dell’azienda presso cui si svolge il rapporto di lavoro, intendendosi per tale anche il singolo cantiere.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato