Con Circolare del 18 aprile 2018, n. 8, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce, al proprio personale ispettivo, le istruzioni operative utili al corretto inquadramento dei tirocini, con particolare attenzione a quelli extracurriculari, alla luce delle nuove linee guida approvate in Conferenza permanente Stato – Regioni il 25 maggio 2017, a seguito dell’inserimento dei tirocini tra gli ambiti principali di intervento per l’attività di vigilanza dell’Ispettorato per il 2018.
Nel dettaglio, l’ambito d’applicazione delle suddette nuove linee guida, che recepiscono le raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea del 10 marzo 2014, è costituito esclusivamente dai cd. tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo), escludendosi, pertanto:
- i tirocini curriculari;
- i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche;
- i periodi di pratica professionale;
- i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale;
- i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso.
Va tuttavia ricordato che, poiché le Regioni hanno competenza legislativa esclusiva in materia in forza dell’articolo 117, comma 4 e allo stato attuale non tutte le Regioni hanno recepito i contenuti delle linee guida adottate nel 2017 in Conferenza Stato/Regioni, per le Regioni che non hanno ancora provveduto, la disciplina di riferimento resta quella adottata a seguito dell’approvazione delle linee guida del 2013.
Per quanto attiene, invece, alla verifica della genuinità dei rapporti formativi, l’Istituto precisa che in termini generali il personale ispettivo, ove riscontri la violazione delle disposizioni regionali che regolano l’istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio, fermo restando un accertamento in concreto della reale natura del rapporto intercorso tra le parti, potrà ricondurre il tirocinio alla forma comune di rapporto di lavoro, ossia il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, così come previsto dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 81/2015.
Allo stesso modo, anche in assenza di violazioni specifiche della normativa regionale, particolare valore assumerà, ai fini della ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro:
- l’assoggettamento del tirocinante alle medesime regole vigenti per il personale dipendente in relazione, in particolare, alla gestione delle presenze e all’organizzazione;
- l’imposizione al tirocinante di standard di rendimento periodici, rilevati mediante i sistemi di misurazione utilizzati per i lavoratori, in funzione del raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali.
Si ricorda, tuttavia, che il superamento della durata massima del tirocinio stabilita dalla legge regionale comporta peculiari conseguenze sanzionatorie:
- la prosecuzione di fatto del rapporto, non più coperto dalla comunicazione preventiva afferente ad un tirocinio scaduto ex lege, non potrà che essere ricondotta ad una prestazione lavorativa che, se connotata dagli indici della subordinazione, comporterà l’applicazione della maxisanzione;
- ovvero, qualora il superamento della durata del tirocinio prevista nel PFI risulti comunque inferiore alla durata massima stabilita dalla legge regionale, sussistendo tutti gli ulteriori requisiti di regolarità del rapporto formativo, la fattispecie andrà ricondotta ad una semplice proroga eventualmente sanzionabile solo ai sensi dell’articolo 9 bis D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996).
Con specifico riferimento all’apparato sanzionatorio, è prevista l’intimazione alla cessazione del tirocinio, pena l’interdizione per il soggetto promotore e/o ospitante ad attivarne altri nei successivi 12/18 mesi, per le seguenti violazioni definite non sanabili relative:
- ai soggetti titolati alla promozione;
- alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio;
- alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini;
- alla durata massima del tirocinio;
- al numero di tirocini attivabili contemporaneamente;
- al numero o alle percentuali di assunzione dei tirocinanti ospitati in precedenza;
- alla convenzione richiesta ed al relativo piano formativo.
Diversamente sono soggette, in una prima fase, a semplice invito alla regolarizzazione e, in caso di successivo inadempimento alla medesima procedura di intimazione ed interdizione, le seguenti ipotesi sanabili:
- inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor;
- violazioni della convenzione o del piano formativo, nel caso in cui la durata residua del tirocinio consenta di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti;
- violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell’accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalla norma regionale.
Infine, l’Ispettorato del Lavoro sottolinea che:
- permangono, anche in vigenza delle nuove linee guida, alcune sanzioni amministrative per l’inadempimento di ulteriori obblighi connessi al rapporto di tirocinio;
- per quanto riguarda le Regioni che attualmente non hanno ancora recepito le linee guida 2017 trova ancora applicazione la disciplina regionale già adottata.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato