Il quadro RR del modello Redditi PF si deve compilare per la determinazione dei contributi previdenziali da parte dei soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti (sezione I), di liberi professionisti iscritti alla gestione separata (sezione II) e dai soggetti iscritti alla Cassa italiana geometri (sezione III). Di seguito le risposte ad alcuni dei quesiti più frequenti.
Ad un contribuente iscritto alla gestione commercianti, nel corso del 2017, è stato assegnato un nuovo codice azienda a seguito di trasferimento dell’attività in altra provincia. Come si deve compilare il quadro RR?
In questo caso dovranno essere compilati due distinti quadri, uno per ciascuna posizione. Stessa modalità di compilazione andrà adottata anche in caso di passaggio in corso d’anno dalla gestione commercianti a quella artigiani e viceversa.
Un titolare di impresa artigiana vanta un credito Inps riferito all’anno 2015. Può utilizzare tale credito in compensazione tramite modello F24?
No. Come indicato nelle istruzioni, possono essere utilizzati in compensazione solo crediti con anno di riferimento 2017. Eventuali ulteriori crediti di anni precedenti rispetto al 2016 dovranno essere chiesti a rimborso oppure usati tramite autoconguaglio.
Un contribuente si è iscritto alla gestione commercianti a dicembre 2017. I contributi relativi al 2017 sono stati versati nel febbraio del 2018. È possibile inserire tale versamento nel modello Redditi 2018?
Sì. Nel quadro RR, infatti, confluiscono i contributi versati sul reddito minimale comprensivi anche dei versamenti effettuati “con scadenze successive all’atto della presentazione della dichiarazione modello redditi PF 2018” (Fascicolo 2 delle Istruzioni per la compilazione PF 2018).
Per un soggetto forfetario rientrante nel regime agevolato contributivo, iscritto alla sezione Commercianti, qual è il corretto calcolo da applicare per determinare i contributi dovuti?
I forfetari in regime contributivo agevolato determinano la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, ridotta del 35%.
Nel caso di soggetto forfetario commerciante, tale riduzione si applica sui contributi calcolati sull’aliquota contributiva, ma non anche sui contributi relativi all’aliquota aggiuntiva dello 0,09% (agevolazione per la chiusura delle aziende in crisi):
- Redditi da € 15.548 fino a € 46.123 –> (23,55% x Reddito imponibile) x 65% + (0,09% x Reddito imponibile);
- Redditi da € 46.123 a € 76.872 (o € 100.324) –> (24,55% x Reddito imponibile) x 65% + (0,09% x Reddito imponibile).
Socio di SRL non trasparente e titolare di impresa. Come deve compilare il quadro RR – sez. I?
Nel caso di socio lavoratore di SRL non trasparente, occorre compilare al rigo RR 1 colonna 3 la parte del reddito d’impresa dichiarato dalla SRL ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili. Nelle Circolari che l’INPS annualmente emana per fornire chiarimenti in merito alla compilazione del quadro RR (da ultimo vedasi la circolare 104/2017), afferma che per i soci di SRL iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della SRL corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.
Un professionista iscritto alla gestione separata che è anche dipendente può avvalersi dell’agevolazione contributiva prevista per i liberi professionisti iscritti ad altra cassa obbligatoria?
In linea generale sì, ma dipende dalla durata del rapporto di lavoro dipendente: se questo è durato per l’intero 2017, il contribuente potrà applicare l’aliquota del 24% (aliquota da applicare per i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria); nel caso in cui, invece, questo sia durato solo per una parte del 2017, il reddito imponibile andrà rapportato a mese e dovranno essere compilati diversi righi a seconda della situazione.
A seguito di un grave infortunio, un contribuente iscritto alla gestione separata è ricorso, nel 2017, alla sospensione del versamento dei contributi, come previsto dalla legge n. 81/2017. Tale situazione deve essere indicata nel quadro RR?
Sì, i contributi non versati a seguito di infortunio/malattia che impedisca lo svolgimento del lavoro per oltre 60 giorni vanno indicati nel rigo RR5, colonna 17. Si ricorda che tale sospensione può durare per l’intero periodo di infortunio o malattia fino ad un massimo di 2 anni, termine oltre il quale il contribuente dovrà versare quanto dovuto in un numero di rate mensili pari a 3 volte i mesi di sospensione.
Elisa Fontana – Centro Studi CGN