L’Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 5/E del 29 marzo 2018, ha precisato che i contributi e i premi versati per le polizze “long term care” e “dread disease” non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Fanno parte delle polizze “long term care” quelle dirette a tutelare il dipendente dal rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. L’Agenzia, al fine di individuare le persone non autosufficienti, precisa che si rende necessario fare riferimento ai criteri fissati dalla Circolare n. 28/E del 2016, paragrafo 2.3 e cioè “coloro che non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana quali, ad esempio, assumere alimenti, provvedere all’igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti”; le polizze “long term care” inoltre, precisa l’Agenzia, devono garantire l’assistenza tutelare (aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane, aiuto domestico familiare, come previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2) del D.M. 27 ottobre 2009) ovvero salvaguardare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale.
Fanno parte della seconda categoria, “dread disease” le polizze dirette a salvaguardare il dipendente dal rischio di gravi patologie. Per circoscrivere l’ambito delle gravi patologie, l’Agenzia ritiene sia necessario fare riferimento “all’elenco delle malattie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia all’ispettorato del Lavoro di cui all’articolo 139 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro)”, pubblicato con DM 18 aprile 1973 e, da ultimo, aggiornato con DM 10 giugno 2014.
L’esclusione sopra menzionata, si ricorda, era stata introdotta dalla legge di Bilancio 2017 che, nel modificare l’articolo 51 del TUIR, aveva introdotto al comma 2 una nuova lettera f-quater con cui veniva stabilito che «i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie».
Secondo quanto indicato nella circolare n. 5/E, il beneficio fiscale della non concorrenza dei contributi e dei premi versati alla formazione del reddito del dipendente spetta:
- anche per i contributi versati sia alle casse aventi esclusivamente fine assistenziale sia a enti o casse non aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR o a fondi sanitari non iscritti all’anagrafe e agli enti bilaterali;
- sempreché le patologie tutelate riguardino il dipendente e non anche i suoi familiari;
- a condizione che il dipendente non benefici della detrazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f) e cioè della detrazione del 19% sui premi versati per assicurazioni.
Da ultimo, l’Agenzia delle entrate precisa che il concorso alla formazione del reddito dei premi versati (anche) in relazione ai familiari del dipendente comporta la possibilità di beneficiare, se fiscalmente a carico, della detrazione di cui al suddetto art. 15 relativamente ai premi per polizze assicurative purché aventi le caratteristiche previste dalla relativa disciplina.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN