Riforma del terzo settore: da quando decorre?

Il 3 agosto 2017 è entrato in vigore il codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017), che ha dato una disciplina organica, sia civilistica che fiscale, a tutti gli enti genericamente definiti “no profit”. Il Decreto si compone di 104 articoli, prevede l’emanazione di 43 decreti attuativi dei quali, ad oggi, ne sono stati approvati soltanto 6.

L’art. 4 del D.Lgs. 117/2017 stabilisce che i  soggetti interessati dalla riforma sono tutti gli enti del terzo settore, ovvero “le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”.

Non sono, al contrario, interessati alla riforma le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2001, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti (ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile) e i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d’Aosta.

Ma da quando decorre la riforma? È già in vigore. Infatti gli enti costituiti dopo il 3 agosto 2017 devono già adeguare i propri comportamenti alle nuove regole e verificare che i loro statuti rispettino i requisiti imposti dalla riforma del terzo settore (ad esempio sulla denominazione o sui settori di attività). Quelli che erano già esistenti alla data di entrata in vigore della norma avranno invece tempo fino a febbraio 2019 (18 mesi) per rendere coerenti i propri statuti con il nuovo quadro normativo previsto nel codice.

Ma un ente che intende costituirsi oggi come deve orientarsi in attesa del completamento della riforma?

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare del 29 dicembre 2017, ha chiarito che, in tale periodo transitorio, gli enti costituendi devono predisporre uno statuto in regola con le nuove norme precisando che:

  • la parte della nuova norma che non richiede atti regolamentari va rispettata fin da subito;
  • la parte della nuova norma che non è ancora pienamente attuabile perché mancano gli atti regolamentari non deve essere rispettata e si applicano in questo caso le vecchie disposizioni. Nella Circolare si specifica che non sono suscettibili di immediata applicazione le norme direttamente riconducibili all’istituzione e all’operatività del registro unico nazionale, mentre sono al contrario immediatamente applicabili le disposizioni in materia di “requisiti sostanziali degli enti del terzo settore”, con particolare riferimento agli articoli 32 e 35 del D.Lgs. n. 117/2017 riguardanti rispettivamente le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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