Quali sono i soggetti che possono beneficiare della deduzione dell’IMU versata per gli immobili aventi natura strumentale? E quali sono le condizioni che soddisfano la strumentalità richiesta dalla norma?
Con la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 è stata introdotta la possibilità di portare in deduzione dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo una parte dell’IMU versata in relazione a immobili aventi natura strumentale. In particolare, la legge sopra descritta ha previsto:
- per il periodo d’imposta 2013 la possibilità di portare in deduzione il 30% dell’IMU versata;
- per i periodi d’imposta successivi, la possibilità di dedurre una quota dell’IMU versata nella misura massima del 20%.
Ambito soggettivo
Possono beneficiare della disciplina di cui alla legge 147 sopra ricordata i soggetti passivi titolari di reddito d’impresa o di reddito derivante dall’esercizio di arte o professione e quindi:
- le società e gli enti commerciali residenti;
- gli enti non commerciali, (anche se in relazione all’IMU versata sui beni nei quali è esercitata l’attività commerciale);
- le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e le imprese individuali, familiari o coniugali (in relazione all’IMU versata sugli immobili nei quali viene esercitata l’attività commerciale);
- le persone fisiche, le società e gli enti non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
- i professionisti e gli studi professionali;
- le società di persone e le imprese individuali in contabilità semplificata.
Ambito oggettivo
La legge n. 147/2013 prevede che per beneficiare dell’agevolazione tributaria in esame, è necessario che i fabbricati abbiano natura strumentale. In merito, va ricordato che l’articolo 43, comma 2 del D.P.R. n. 917/1986 (Tuir), distingue gli immobili strumentali in due categorie:
- per “natura”, cioè quegli immobili non suscettibili di diversa utilizzazione salvo radicali trasformazioni e che mantengono il requisito della strumentalità anche se concessi in locazione, in comodato o anche se non utilizzati. Sono ricompresi in questa categoria gli immobili classificati nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E;
- per “destinazione”, cioè quelli utilizzati in modo esclusivo per l’esercizio dell’attività da parte del possessore, a prescindere dalla natura o dalle caratteristiche dello stesso; vi rientrano gli immobili classificati nella categoria catastale da A/1 ad A/9, destinati a sede legale od operativa dell’impresa.
Sono esclusi quindi dall’agevolazione
- gli immobili non strumentali (i cosiddetti immobili patrimonio) ai sensi dell’articolo 90 Tuir;
- gli immobili oggetto dell’attività propria dell’impresa (cosiddetti immobili merce) a prescindere dalla natura degli stessi.
Aspetti operativi
Considerato che, ai fini delle imposte sui redditi, è necessario applicare quanto previsto dall’articolo 99, comma 1 del Tuir, ne deriva che l’imposta comunale, nei limiti del 20%, può essere portata in deduzione secondo il principio di cassa. Per il periodo d’imposta 2017, quindi, i contribuenti sopra ricordati potranno dedurre la seguente quota, purché effettivamente versata nell’anno:
- il 20% dell’IMU riferita all’annualità 2017;
- il 20% dell’IMU riferita ad annualità precedenti.
Sotto il profilo operativo, nella propria dichiarazione dei redditi, i contribuenti dovranno operare dapprima una variazione in aumento dell’imposta effettivamente versata, e quindi una variazione in diminuzione pari alla quota deducibile (20% dell’IMU versata nel corso del 2017).
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN