Conto corrente europeo di base: a chi è rivolto?

Debutta il conto corrente di base europeo destinato alle fasce più povere della popolazione che potranno accedere a un conto, esente dall’imposta di bollo, legato a un bancomat, con il quale effettuare un numero limitato di operazioni sia in entrata che in uscita. A chi è rivolto e quali sono le operazioni predeterminate sono gli aspetti che approfondiamo in questo articolo.

La disciplina del conto corrente low cost è contenuta nel decreto 70 del 3 maggio 2018, a firma dell’ormai ex ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, che dà attuazione al decreto legislativo del 15 marzo 2017 che, a sua volta, recepiva la direttiva europea 2014/92. La legge si pone finalità di inclusione finanziaria e vuole offrire la possibilità alle categorie economicamente svantaggiate di dotarsi di uno strumento finanziario per le operazioni più comuni a costi assolutamente contenuti.

Il conto di base europeo è destinato ai cittadini con Isee non superiore agli 11.600 euro nonché ai pensionati con Isee lordo non superiore ai 18.000 euro.

In particolare per coloro che hanno un Isee inferiore agli 11.600 euro, le operazioni incluse obbligatoriamente nel contratto di conto corrente a loro destinato comprendono le seguenti operazioni:

  • 6 prelievi di contante allo sportello;
  • prelievi illimitati all’Atm della propria banca;
  • 12 prelievi agli Atm di altre banche;
  • bonifici in uscita illimitati;
  • 36 bonifici Sepa in entrata (stipendio o pensione compresi);
  • 12 versamenti tra contanti e assegni;
  • pagamenti illimitati con bancomat.

Invece per i pensionati con Isee non superiore ai 18.000 euro:

  • 12 prelievi di contante allo sportello;
  • prelievi illimitati all’Atm della propria banca;
  • 6 prelievi agli Atm di altre banche;
  • bonifici in uscita illimitati;
  • bonifici Sepa in entrata illimitati;
  • 6 versamenti tra contanti e assegni;
  • pagamenti illimitati con bancomat.

È possibile cointestare il conto corrente esclusivamente ai componenti del nucleo familiare sulla cui base è stato calcolato l’ISEE.

I richiedenti l’apertura di un conto corrente di base dichiarano per iscritto nella relativa richiesta di non essere titolari di altro conto di base e autocertificano il proprio ISEE. L’autodichiarazione di sussistenza del requisito ISEE deve essere confermata entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancata comunicazione o di perdita del requisito ISEE, l’istituto di credito può addebitare le spese secondo un criterio di ragionevolezza che prevede la determinazione in ragione di criteri standard e il recupero, laddove possibile, dell’imposta di bollo, oltre la possibilità di recedere dal contratto stesso.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN