Tra le novità più significative contenute nella versione aggiornata delle specifiche tecniche del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757, del 30 aprile 2018, in materia di fatturazione elettronica, ritroviamo anche la possibilità di emettere la fattura in forma semplificata.
La fattura semplificata, introdotta dalla L. n. 228/2012 e in vigore dal 1° gennaio 2013, è disciplinata dall’art. 21 bis del DPR 633/1972 ed equivale a una fattura ordinaria con informazioni ridotte. La limitazione più importante riguarda l’importo, in quanto la fattura semplificata può essere emessa solo se l’importo non è superiore a 100 euro (imponibile + IVA). Si tratta di un formato light molto diffuso nei settori della ristorazione e nelle cessioni di beni di importo modesto effettuate con modalità fortemente standardizzate.
Il contenuto obbligatorio della fattura semplificata è costituito dai seguenti elementi:
- data di emissione;
- numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- dati identificativi del soggetto cedente o prestatore: ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio;
- numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- dati identificativi del soggetto cessionario o committente: ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato, può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
- per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.
Se i soggetti cedenti/prestatori ovvero cessionari/committenti non sono residenti occorre indicare il rappresentante fiscale nonché l’ubicazione della stabile organizzazione.
Esistono, infine, alcuni casi specifici nei quali non è possibile usare la fattura semplificata.
Tra questi ricordiamo le seguenti fattispecie nelle quali non è possibile fruire della fattura semplificata:
- cessioni intracomunitarie (vedi art. 41 DL num. 331/1993);
- vendite a distanza;
- prestazioni di servizi o cessioni di beni eseguite verso soggetto passivo stabilito in altro Stato comunitario dove l’imposta è dovuta.
Le specifiche tecniche a proposito della fattura in forma semplificata afferiscono la previsione di un unico limite dimensionale per singolo file fattura, pari a 5 MB, a prescindere dal canale di colloquio utilizzato. Il limite dimensionale è stato previsto al fine di garantire un’agevole usabilità via web delle fatture elettroniche.
Il sistema di interscambio, nel caso in cui non riesca a consegnare le ricevute afferenti la fatturazione per indisponibilità del canale di trasmissione, adotterà il seguente procedimento:
- le ricevute vengono inoltrate sullo stesso canale dal quale sono state precedentemente trasmesse le relative fatture;
- qualora il SDI, per motivi allo stesso non imputabili, non fosse in grado di consegnarle (ad esempio poiché la casella Pec del destinatario è piena) è prevista l’esecuzione di un massimo di 6 tentativi di trasmissione ogni 12 ore (per un massimo di tre giorni consecutivi);
- se la consegna non è stata comunque eseguita il processo si chiude e il cedente/prestatore potrà utilizzare le funzioni di monitoraggio e consultazione per verificare lo stato della fatturazione.
A differenza della e-fattura ordinaria, le specifiche tecniche relative alla fattura elettronica semplificata non contemplano la possibilità di utilizzare la sezione denominata “Altri dati gestionali” dove poter indicare gli elementi facoltativi della transazione (targa automezzo e altri riferimenti ai documenti commerciali).
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN