Il rigetto della richiesta di liquidazione di un professionista da parte del giudice deve obbligatoriamente indicare la ragione della riduzione ovvero dell’esclusione delle singole voci che compongono la proposta di parcella.
È il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 5224 del 2018, con cui ha anche sancito che il giudice di merito, se modifica (in diminuzione) gli onorari specificati dettagliatamente nella nota, deve “indicare il criterio di liquidazione adottato e le ragioni della riduzione, onde consentire all’interessato di individuare e denunziare in modo peculiare le eventuali violazioni della legge o della tariffa”.
I giudici di merito avevano respinto la richiesta del professionista, “ritenendo che la liquidazione disposta nei giudizi di merito era stata eseguita in base allo scaglione di valore della causa e scaturiva da una compensazione parziale”.
La Corte di cassazione a cui si era rivolto il professionista, però, ha accolto il ricorso poiché “il tribunale è incorso in un error iuris disponendo la liquidazione dei compensi in misura inferiore agli onorari minimi e ai diritti predeterminati e fissi”. Inoltre sempre secondo la Suprema corte “nonostante l’analitica esposizione delle voci nella proposta di parcella, in corrispondenza allo scaglione di valore risultante dal decisum, il giudice non aveva indicato i criteri di liquidazione adottati e le ragioni della riduzione, nonché i motivi della eventuale esclusione delle voci”.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN