È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il c.d. “Decreto dignità” con novità fiscali riguardanti, tra l’altro, il redditometro, lo spesometro e la scissione dei pagamenti per i professionisti. Vediamo cosa cambia dal 14 luglio 2018, giorno successivo alla pubblicazione del Decreto.
- Il redditometro resta in vigore quale strumento di accertamento induttivo ma la disciplina dettata dal Decreto MEF del 16.09.2015, che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva finora utilizzati, non avrà più effetto a partire dai controlli ancora da eseguire relativamente al periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 e successivi.
Le regole stabilite dal decreto MEF del 16.09.2015 restano, invece, ancora valide per:
- gli inviti a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e agli altri atti previsti dall’art. 38, comma 7, del D.P.R. n. 600/1973 per gli anni di imposta fino al 31.12.2015;
- gli atti relativi al periodo d’imposta 2016 già notificati.
Il Mef emanerà un nuovo decreto in merito dopo aver consultato “l’Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti”.
- Altro tema particolarmente sentito dagli operatori è l’obbligo di trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, il cosiddetto “spesometro” (art. 21, D.L. n. 78/2010). Il decreto stabilisce che i dati relativi al 3° trimestre 2018 verranno trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il 2° mese successivo al trimestre (termine che sarebbe caduto il 30 novembre 2018). Il termine coincide di fatto con quello dell’invio dei dati del 4° trimestre 2018 e dei dati del 2° semestre 2018 (per coloro che hanno optato per l’invio semestrale). Sebbene lo spesometro sia destinato a essere soppresso, si stabilisce il seguente nuovo calendario delle prossime trasmissioni:
- 09 per i dati del 1° semestre di ciascun anno;
- 02 dell’anno successivo per i dati del 2° semestre.
- Ritorno al passato per i professionisti che da circa un anno applicavano lo split payment di cui all’art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972. Il sistema della scissione dei pagamenti che prevede il versamento diretto dell’IVA da parte della P.A. non si applica più ai compensi per prestazioni di servizi rese alla Pubblica Amministrazione da parte dei professionisti assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto. La novità si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
- Il Decreto dignità effettua, inoltre, una forte stretta sulla delocalizzazione delle imprese operanti in Italia beneficiarie di aiuti di Stato e di benefici, stabilendo, in particolare, notevoli correzioni:
- alle imprese operanti sul territorio dello Stato che delocalizzano l’attività economica per la quale si è fruito di aiuti di Stato entro i 5 anni dalla conclusione dell’iniziativa agevolata;
- alle imprese che hanno fruito dell’iperammortamento ma che cedono a titolo oneroso o destinano i beni oggetto di agevolazione a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa. Si dovrà procedere in tale circostanza al recupero dell’iperammortamento mediante una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- alle imprese che fruiscono del credito per ricerca e sviluppo, per le quali, dal 2018, tra le spese ammissibili non rientrano quelle per l’acquisto di beni immateriali anche acquisiti da fonti esterne derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.
- Il Decreto Dignità sopprime le norme riguardanti le “società sportive dilettantistiche lucrative”, che erano state introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 353-360) per consentire la possibilità di esercitare l’attività sportiva dilettantistica in forma di società. L’eliminazione della norma agevolativa della riduzione dell’IRES alla metà pari al 12% già a partire dall’esercizio 2018 porrà inevitabili contenziosi in relazione alle norme dello statuto del contribuente.
- Ultimo aspetto da segnalare è il nuovo divieto di pubblicità di giochi e scommesse per rafforzare la tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia. Nello specifico, viene stabilito che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN