Quali sono le regole per la detrazione delle spese sanitarie? Come deve comportarsi il contribuente se le spese sono state rimborsate nel medesimo anno in cui sono state sostenute? E se invece sono state rimborsate negli anni successivi?
Al contribuente spetta la detrazione o la deduzione della spesa sanitaria sostenuta purché sia effettivamente rimasta a suo carico. In merito alle spese sanitarie rimaste a carico del contribuente, l’articolo 15, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986 (Tuir) stabilisce che “Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo”.
Stante il testo del suddetto articolo 15, quindi, se le spese sanitarie sono state rimborsate nel medesimo anno in cui sono state sostenute, il contribuente, limitatamente alla somma oggetto di rimborso, ha una duplice possibilità:
- non potrà indicarla in dichiarazione;
- potrà indicarla solo per la parte non rimborsata.
Al contrario, se le spese sono state rimborsate negli anni successivi a quello nel quale sono state sostenute, il contribuente potrà continuare a far valere la detrazione (o la relativa deduzione) di cui ha beneficiato negli anni passati ma deve assoggettare a tassazione separata la somma rimborsata nell’anno in cui detto rimborso viene erogato.
Resta ferma, tuttavia, la possibilità per il contribuente (circolare n. 122/E del 1999 e risoluzione n. 35/E del 2007) di portare in detrazione (o deduzione) la parte di spesa non rimborsata.
In tema di rimborsi, un aspetto da considerare riguarda i fondi sanitari. In tali casi, il contribuente continua a portare in detrazione (o deduzione) le spese sanitarie sostenute anche se le stesse sono state rimborsate per effetto di contributi o premi:
- non deducibili in base alle disposizioni di legge;
- che hanno comunque concorso a formare il reddito di lavoro dipendente o assimilato.
In generale, quindi, la relazione che intercorre tra i contributi versati e le spese sanitarie è: se i contributi sono deducibili, le spese sanitarie oggetto di rimborso sono indetraibilità (o indeducibili). A tal fine, va ricordato che la circolare n. 54/E del 2002 precisa che la sola deducibilità del contributo versato “rileva” anche se il contribuente non ha effettivamente beneficiato dell’agevolazione. Ne deriva che, se il contributo è deducibile in base alla legge, il contribuente non potrà detrarre le spese mediche rimborsate. In altri termini, non è ammessa la possibilità di scegliere se beneficiare dell’agevolazione sui premi versati o sulle spese sanitarie a seconda dell’importo più conveniente.
Per quanto riguarda i limiti agevolabili, va ricordato che sono deducibili i contributi versati fino al limite di euro 3.615,20 e che, se vengono versate somme eccedenti detto limite, la detrazione sulle spese sanitarie deve essere calcolata in proporzione all’ammontare dei contributi non dedotti.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN