Sanzioni per la mancata presentazione quadro RW

Uno degli aspetti più delicati relativi agli investimenti esteri riguarda la compilazione del quadro RW del modello “Redditi”, nel quale vanno indicati, ad esempio, i saldi del conto corrente estero, il valore degli immobili esteri posseduti, le partecipazioni societarie.

Un aspetto molto importante relativo alla compilazione del quadro RW è legato al regime sanzionatorio nel momento in cui il quadro non sia compilato ovvero sia compilato con valori più bassi di quelli corretti o, ancora, non siano stati monitorati alcuni degli asset esteri. Si ricorda che ad oggi sarà sempre più difficile sfuggire al Fisco, in quanto l’implementazione dello scambio di informazioni fiscali a livello internazionale è sempre più efficiente (a livello europeo tale scambio di informazioni è già presente e previsto dalle direttive 2003/48/CE,  2011/16/UE e l’integrazione a quest’ultima direttiva da parte della direttiva 2014/107/UE).
Da ultimo, con l’allegato D al Dm 26 aprile 2008, il Mef ha aggiornato l’elenco dei Paesi che attuano lo scambio automatico delle informazioni finanziarie.

La circolare n. 54/E/2002, al punto 14, afferma che tale obbligo di segnalazione/monitoraggio non sussiste se i redditi derivanti dal conto corrente siano riscossi attraverso l’intervento di intermediari italiani. In tal caso il contribuente deve pertanto:

  • dare ordine alla banca estera di bonificare gli interessi nel conto corrente italiano;
  • incaricare la banca italiana ad effettuare la ritenuta d’ingresso sull’ammontare lordo degli interessi.

Importo delle sanzioni

L’articolo 5, comma 2, D.L. 167/1990 stabilisce che per le violazioni degli obblighi sul monitoraggio fiscale è irrogata una sanzione dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato.

Qualora tali attività siano detenute in “paradisi fiscali”, la sanzione, ai sensi del medesimo articolo 5, D.L. 167/1990, è raddoppiata rispetto ai valori ordinari e andrà quindi dal 6% al 30% degli importi non dichiarati. In tali casistiche (asset detenuti in paradisi fiscali) opera la presunzione legale per la quale le somme detenute all’estero siano state costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia; pertanto oltre a prevedere tali sanzioni, l’Agenzia delle Entrate potrà contestare le imposte evase su tali importi (art. 12 D.L. n. 78/2009).

Esoneri oggettivi e soggettivi

“Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per i depositi e conti correnti costituiti il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 10.000 euro” (art. 2, comma 4-bis Legge n. 50/2014).
Con l’art. 2 L. n. 186/2014 è stata innalzata la soglia di esenzione per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero che diventa pari a 15.000 euro e ha efficacia dalla dichiarazione modello 730/Unico 2016; tale segnalazione però risulta dovuta se il contribuente è tenuto al pagamento dell’Ivafe che opera per importi superiori a 5.000 euro. Se sono presenti più conti presso lo stesso intermediario, dovrà essere effettuata la somma dei valori medi di giacenza di tutti i conti correnti.

A livello soggettivo, ossia in merito alla qualifica/natura della persona fisica titolare del rapporto estero, non sussiste l’obbligo di monitoraggio per:

  • le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Tuir, in base ad accordi internazionali ratificati (art. 38, comma 13 D.L. n.70/2010);
  • i contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa (art. 38, D.L. n.70/2010); si precisa che l’esonero cessa quando il lavoratore termina la propria attività lavorativa fuori dall’Italia e continua a mantenere gli investimenti all’estero;
  • le società di persone commerciali in quanto, esercitando l’attività commerciale, possono documentare le movimentazioni effettuate, e gli obblighi di contabilità a cui sono soggette sono sufficienti per reperire le informazioni relative agli investimenti esteri.

Marco Beacco – Centro Studi CGN