Avvisi relativi a contratti di locazione: autotutela possibile con CIVIS

L’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato Stampa del 18 luglio 2018, ha reso noto che anche le istanze di autotutela relative ai contratti di locazione potranno essere inviate tramite CIVIS.

Il servizio, inizialmente introdotto in via sperimentale presso alcune Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate, è stato esteso ufficialmente a tutto il territorio nazionale a decorrere dall’11 luglio 2018. Il servizio “CIVIS istanze autotutela locazioni” consentirà ai contribuenti che hanno ricevuto un avviso di liquidazione relativo a un contratto di locazione di chiedere via web il riesame dell’atto da parte dell’ufficio che lo ha emesso, nel caso in cui ritengano che vi sia un errore.

Ma che cos’è CIVIS e a quali condizioni i contribuenti possono utilizzarlo nel caso di atti riguardanti imposta di registro su contratti di locazione?

CIVIS è un canale telematico dell’Agenzia delle Entrate che fornisce ai cittadini e agli intermediari assistenza qualificata sulle comunicazioni di irregolarità, sugli avvisi telematici e sulle cartelle di pagamento. Tramite CIVIS i contribuenti possono richiedere la correzione di irregolarità rilevate e quindi di sanare le eventuali anomalie, ma anche richiedere la correzione di un modello F24 o presentare documenti richiesti dall’agenzia sia nell’ambito del controllo formale che a seguito di una comunicazione finalizzata all’adempimento spontaneo.

Le richieste di assistenza per gli atti relativi a contratti di locazione possono essere presentate a condizione che:

  • l’avviso non risulti annullato;
  • non sia presente un’istanza di autotutela accolta;
  • l’avviso di liquidazione non si riferisca ad annualità anteriori al quinquiennio precedente;
  • non sia presente un ruolo.

Si può inviare la richiesta di assistenza accedendo al servizio CIVIS autotutela tramite Fisconline o Entratel e selezionando il link “Istanze di autotutela locazioni”. Una volta inviata la richiesta, si può anche consultare online lo stato della lavorazione e, attivando l’apposito servizio, essere avvisati della conclusione della lavorazione via sms o con una mail. Le istanze di autotutela sono trattate di regola dall’Ufficio che ha emesso l’avviso di liquidazione, che normalmente è l’Ufficio presso il quale è stato registrato il contratto di locazione.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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