Cos’è cambiato quest’anno in materia di sisma bonus? Quali sono le regole per beneficiare della detrazione? Quale documentazione è necessario conservare per poter fruire del bonus?
Le detrazioni rientranti nell’ambito del recupero del patrimonio edilizio e facenti parte della fattispecie denominata “Sisma bonus” prevedevano, fino all’ultima modifica della normativa, un abbattimento dell’imposta lorda del contribuente per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, per gli interventi effettuati su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale e ad attività produttive. Tale detrazione spettava nella misura del 65% da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.
Per costruzioni adibite ad attività produttive si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.
La suddetta detrazione spettava in misura ridotta e pari al 50%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016 se gli interventi riguardavano altre unità immobiliari residenziali, anche a uso promiscuo.
A partire dal 1° gennaio 2017 la detrazione delle spese sostenute per gli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente spetta nella misura del 50% nel limite di spesa di 96.000 euro (per singola unità immobiliare per ciascun anno) ripartibile in cinque quote annuali di pari importo, per le spese sostenute per interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 relativi a:
- edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;
- costruzioni adibite ad abitazione, anche diversa da quella principale, e ad attività produttive.
È prevista un’aliquota di detrazione maggiore nel caso di riduzione del rischio sismico. Nello specifico la detrazione spetta nella maggiore misura del 70% in caso di riduzione di una classe di rischio e spetta nella misura dell’80% nel caso di riduzione a due classi di rischio inferiori.
Tra i requisiti necessari per beneficiare di quest’ultima e più elevata detrazione, sono necessari:
- una relazione asseverata dal progettista secondo il modello contenuto nell’allegato B del decreto di riferimento, che attesti la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato;
- l’attestazione del direttore dei lavori e il collaudatore statico, se nominato per legge, effettuata dopo l’ultimazione dei lavori e del collaudo, che attesti la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato.
Preme precisare che le spese sostenute per la classificazione e la verifica sismica degli immobili rientreranno tra le spese ammesse in detrazione.
La durata per il recupero delle detrazioni “sisma bonus” è di 5 rate annuali di pari importo; resta ferma, in ogni caso, la possibilità di avvalersi dell’agevolazione ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. i) del TUIR, fruendo della detrazione del 50% della spesa da ripartire in 10 rate di pari importo.
Le detrazioni per interventi antisismici non sono cumulabili, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro con altre tipologie di detrazioni inerenti il recupero del patrimonio edilizio, se effettuato sul medesimo immobile e nello stesso anno riferibile alla pratica edilizia.
È prevista una particolare tipologia di detrazione per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali.
Nello specifico è prevista una detrazione, ripetibile in 5 quote annuali, pari al 75%, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore e pari all’85% nel caso di passaggio a due classi di rischio inferiori.
Resta fermo il limite massimo di spesa pari a 96.000 euro, che in questo caso deve essere calcolato considerando il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio tenendo conto anche delle eventuali pertinenze.
La detrazione spettante ai condomini calcolata sulla base delle spese approvate dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, può essere da questi ultimi ceduta (per la quota a questi ultimi imputabile) a titolo di cessione del credito, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti).
Le modalità di cessione della detrazione sono state definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 giugno 2017.
Il condomino che cede il credito dovrà comunicare all’amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre ai propri dati, la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo.
L’amministratore del condominio dovrà invece consegnare al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’avvenuta cessione del credito.
Un’altra tipologia di detrazione rientrante negli interventi antisismici riguarda l’acquisto di un’abitazione antisismica.
Nello specifico se gli interventi per la riduzione del rischio sismico, che danno diritto alle più elevate detrazioni del 70% o dell’80%, sono effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, nei Comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 1, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, il soggetto che compra l’immobile nell’edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari, rispettivamente, al 75% o all’85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell’atto pubblico di compravendita, entro un ammontare massimo di 96.000 euro.
Limitatamente a quest’ultima tipologia di detrazione, è previsto che la ricostruzione dell’edificio possa determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente.
È necessario infine che gli interventi siano stati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.
Anche in quest’ultimo caso è possibile la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti privati, derivante dalla detrazione spettante all’acquirente.
Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN