Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi all’articolo 5 stabilisce che i redditi prodotti dalle società di persone “sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”. Ma se nel corso dell’esercizio si modifica la compagine dei soci? Come dovrà essere comunicata questa variazione in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi?
La sezione II del quadro RO del modello Redditi Società di Persone è deputata all’indicazione dei dati relativi ai soci/associati che risultano alla chiusura dell’esercizio.
In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, oltre ai dati anagrafici di ciascun socio, è richiesta in particolare l’indicazione della percentuale di partecipazione agli utili.
Al riguardo la normativa di riferimento è il comma secondo dell’art. 5 del D.P.R. 917/1986, il quale sancisce che le quote di partecipazione alla società si presumono proporzionali al valore dei conferimenti.
Questa presunzione tuttavia può essere superata in presenza di diversi accordi tra le parti e cioè in presenza di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata stipulati anteriormente all’inizio del periodo d’imposta di riferimento.
Indicare la corretta percentuale di partecipazione diventa quindi fondamentale per determinare la quota di reddito della società da attribuire a ciascun partecipante.
Se i soci che detengono la partecipazione nella società sono gli stessi per tutto l’esercizio per ciascun socio dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione agli utili che risulta da apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata che deve essere di data anteriore al 1° gennaio 2017. Se le quote non risultano da tali atti si presumono proporzionali al valore dei conferimenti dei soci.
Possono però sorgere dei dubbi nel momento in cui nel corso dell’esercizio intervengono variazioni all’interno della compagine sociale. Possono infatti verificarsi due circostanze diverse:
• i soci stipulano un accordo che modifica le percentuali di partecipazione alla società di soci esistenti (ad esempio nel caso in cui venga modificata la partecipazione agli utili);
• le percentuali di partecipazione si modificano in seguito all’uscita di alcuni soci e/o all’ingresso di nuovi.
Variazioni delle percentuali di partecipazione tra soci esistenti
Nel caso in cui i soci decidano solamente di modificare la propria percentuale di partecipazione agli utili, l’accordo avrà effetto differito nel tempo.
Per meglio comprendere il caso facciamo un esempio: la società Beta s.n.c. è costituita da due soci, Rossi (al 70%) e Bianchi (al 30%).
Nel corso del 2017 i due soci stipulano un nuovo accordo che prevede che il reddito venga suddiviso equamente tra i due soggetti (ciascuno avrà una percentuale di partecipazione pari al 50%).
Il presente accordo non avrà effetto per i redditi prodotti nel 2017; per effettuare la ripartizione occorrerà infatti tenere in considerazione le percentuali di partecipazione di riferimento al 31/12/2016.
Il quadro RO verrà quindi compilato nel seguente modo:
Variazioni delle percentuali di partecipazione a seguito dell’uscita/ingresso di un nuovo socio
In questo caso, a differenza di quanto abbiamo visto nell’esempio precedente, l’atto ha efficacia immediata anche se è stato stipulato nel corso dell’esercizio.
La Corte di cassazione è intervenuta numerose volte per chiarire le modalità di attribuzione del reddito della società nei casi in cui un socio esca dalla società oppure ci sia l’ingresso di un nuovo componente: con la sentenza 9731 del 12/05/2016 è stato nuovamente confermato che in queste situazioni i redditi dovranno essere imputati ai soli soci che sono tali al momento di approvazione del rendiconto (cioè alla chiusura dell’esercizio), questo poiché i risultati in corso di maturazione alla data di uscita del socio sono compresi nel valore della quota ceduta o liquidata.
Anche in questo caso supponiamo che la società Beta s.n.c. sia stata costituita da due soci: Rossi (al 60%) e Bianchi (al 40%).
Nel corso del 2017, Bianchi cede la sua quota a Verdi: i redditi dovranno quindi essere suddivisi solamente tra Rossi e Verdi.
In questo secondo caso la compilazione del quadro RO sarà la seguente:
Giulia Bianchet – Centro Studi CGN