Split payment 2018: cos’è e come funziona?

Il DL n. 87/2018 (cosiddetto Decreto dignità) ha abolito lo split payment per i professionisti, ossia per tutti coloro che a fronte di prestazioni di servizi alla PA ricevono compensi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto. Ma in cosa consiste concretamente lo split payment? Quali sono i soggetti esclusi dalla scissione dei pagamenti, quali quelli inclusi e chi sono i soggetti destinatari di tali fatture in regime di split payment?

Il meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti) prevede che l’IVA addebitata dal fornitore in fattura venga versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’erario, anziché allo stesso fornitore, andando a creare una scissione tra il pagamento del corrispettivo e il pagamento della relativa imposta. Il fornitore emetterà fattura ordinaria con evidenza dell’IVA, il cliente destinatario della fattura corrisponderà la somma al netto dell’IVA e verserà l’imposta all’erario, evitando che questa confluisca come imposta a debito nella liquidazione del fornitore.

Lo split payment si applica a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rivolte generalmente alla PA e alle società partecipate, con esclusione:

  • delle operazioni relative a prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta (compensi dei professionisti);
  • delle operazioni in reverse charge. In tali casi il reverse charge prevale sullo split payment, il fornitore emetterà fattura senza IVA e il cliente integrerà la fattura ricevuta;
  • delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA;
  • delle operazioni certificate da scontrino, ricevuta fiscale o da fattura semplificata;
  • delle operazioni in regime speciale IVA, come ad esempio le agenzie di viaggi, le imprese agricole in regime speciale IVA, le associazioni in regime 398/91, ecc.;
  • delle operazioni nelle quali la PA non effettua il pagamento, come ad esempio i servizi di riscossione delle entrate e proventi per i quali il fornitore trattiene direttamente il corrispettivo spettante riversando all’ente un importo netto.

I soggetti destinatari delle fatture con la scissione dei pagamenti sono:

  • le PA per le quali vige l’obbligo di fattura elettronica (l’elenco di tutte le PA é disponibile sul sito www.indicepa.gov.it);
  • le società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e le società controllate da queste ultime;
  • le società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e le società controllate da queste ultime;
  • le società controllate di diritto dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni e le società controllate da queste ultime;
  • le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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