Abbiamo appena archiviato il recepimento della IV Direttiva UE (2015 – 849) in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo, che già ci troviamo ad affrontare la V Direttiva, che è stata emanata il 30 maggio scorso.
Come è noto, il D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, entrato in vigore il successivo 4 luglio, ha recepito la IV Direttiva in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento al terrorismo. Esso, a tutt’oggi, è motivo di studio ed approfondimento per chiarire dal punto di vista operativo ogni novità apportata.
Ma le esigenze dettate dagli sviluppi della tecnologia applicata all’economia e alla finanza, sempre più veloci rispetto alle norme vigenti, hanno dato impulso all’emanazione della V Direttiva antiriciclaggio.
Essa sottolinea gli aspetti di potenziale pericolosità per il sistema economico-finanziario emersi recentemente e specifica più dettagliatamente alcune espressioni normative che apparivano piuttosto vaghe.
Il legislatore italiano, nell’emanazione del predetto D.Lgs. 90-2017, aveva però già tenuto conto di alcune tendenze che si sono concretizzate nella V Direttiva, per cui esse non sono una novità per il nostro Paese.
Mi riferisco:
- alle figure dei prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e viceversa, che nel nostro ordinamento risultano già tra i soggetti obbligati agli adempimenti in materia di antiriciclaggio (art. 3 D.Lgs. n. 231-2007);
- agli agenti immobiliari nei confronti dei quali la nuova Direttiva pone un limite di coinvolgimento, escludendoli se interverranno nella locazione di un bene immobile con un canone mensile inferiore a € 10.000;
- ai commercianti di opere d’arte, ponendo anche ad essi un limite di coinvolgimento ogni qual volta interverranno in operazioni di valore inferiore a € 10.000;
- al divieto da parte degli intermediari finanziari di emettere libretti di risparmio in forma anonima;
- al registro dei “titolari effettivi” di società – persone giuridiche in generale che, benché in Italia non sia ancora operativo, è già stato previsto.
La V Direttiva coinvolge, inoltre, tra i soggetti obbligati:
- qualunque altra persona (oltre i professionisti e altri soggetti già coinvolti) che presti, in via principale, assistenza o consulenza fiscale;
- i prestatori di servizi di portafoglio digitale (i cosiddetti WALLET), dei quali prevede la registrazione.
Ancora, la V Direttiva esplicita separatamente le definizioni di “valute virtuali” e “prestatori di servizi di portafoglio digitale” che nel nostro D.Lgs. n. 231-2007 trovano invece un unico riferimento.
Nei confronti, invece, dei rapporti d’affari e delle operazioni svolte con i territori ad alto rischio, la Direttiva rinforza le disposizioni esistenti prevedendo un maggiore approfondimento di tutti gli aspetti che li riguardano.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo