Quali sono le conseguenze in caso di omessa assunzione dei soggetti disabili o appartenenti alle categorie protette? Ecco i chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Con Nota del 18 Luglio 2018, n. 6316, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in merito alla natura giuridica dell’illecito relativo all’omessa assunzione dei soggetti disabili o appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 15, comma 4, L. n. 68/1999.
Nel dettaglio, ricordando come l’illecito in questione:
- si realizzi trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1;
- comporti che per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell’obbligo di cui all’articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all’articolo 14, di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis, per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata;
l’Istituto specifica che la condotta integrante la fattispecie illecita sia omissiva, atteso che si sostanzia nel mancato compimento entro il termine di legge del comportamento doveroso.
Sul punto, infatti, già il Ministero del Lavoro, con circolare n. 23 del 16 febbraio 2001, aveva affermato che dal combinato disposto dell’art. 2, comma 4 e dell’art. 7 del Regolamento di esecuzione (D.P.R.333/2000), emerge come la suddetta sanzione vada applicata:
- a partire dal 61° giorno successivo a quello in cui è maturato l’obbligo senza che sia stata presentata la richiesta di assunzione agli uffici competenti a norma dell’art. 9, comma 1;
- ovvero dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro, pur avendo ottemperato nei termini all’obbligo di richiesta, non abbia proceduto all’assunzione del lavoratore regolarmente avviato dai nuovi Servizi per l’impiego.
Ne consegue che l’illecito va correttamente configurato come:
- istantaneo;
- ad effetti permanenti;
atteso che la condotta omissiva si consuma nel momento in cui spira il termine previsto ex lege, senza che il soggetto sul quale grava l’obbligo giuridico di facere (assunzione entro il 60° giorno dall’insorgenza dell’obbligo) provveda.
Diversamente, gli effetti offensivi della condotta così perfezionatasi, si protraggono nel tempo fino a quando la situazione antigiuridica non viene rimossa secondo le modalità chiarite dalla nota INL del 23 marzo 2017.
Pertanto, posto che la natura di illecito istantaneo ha riflessi sull’individuazione della norma applicabile, in caso di successione di leggi nel tempo, con riferimento agli illeciti commessi sotto la vigenza della vecchia norma l’Istituto specifica che:
- troverà applicazione la sanzione vigente al momento della consumazione dell’illecito, per il noto principio “tempusregit actum”;
- anche ai fini della prescrizionesi avrà riguardo, per la sua decorrenza, al momento in cui la condotta si è consumata, ovvero al 61° giorno successivo alla insorgenza dell’obbligo.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato