Come noto, dal prossimo 1° gennaio 2019 scatterà l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico. Sarà una vera e propria rivoluzione che coinvolgerà la generalità dei soggetti passivi (imprese e lavoratori autonomi) per quanto concerne le cessioni di beni e prestazioni di servizi. In questo articolo affrontiamo uno degli aspetti tecnici che spesso fa sorgere dubbi e perplessità: il codice convenzionale.
Il processo di fatturazione comporterà il transito dei documenti emessi e ricevuti attraverso il sistema di interscambio. Si tratta, in definitiva, del completamento di un percorso iniziato con l’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico per i documenti destinati alla Pubblica Amministrazione.
L’obbligo riguarderà imprese o lavoratori autonomi residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato con le uniche eccezioni rappresentate dalle fatture emesse dai contribuenti che si avvalgono:
- del regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014);
- del regime dei minimi (di vantaggio ex art. 27 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98).
Per questi soggetti resta fermo l’obbligo di emettere la fattura in formato digitale per le operazioni effettuate nei confronti della PA.
La fattura deve essere emessa in formato elettronico anche nei riguardi dei consumatori finali non in possesso della partita IVA. In questo caso si pone il problema del codice destinatario da indicare nel file in formato XML, posto che si tratta di un elemento fondamentale per poter inoltrare il documento al sistema di interscambio.
Il provvedimento del 30 aprile 2018 stabilisce che il codice convenzionale “0000000” dovrà essere inserito nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un consumatore finale in possesso del solo codice fiscale da inserire nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica del cessionario/committente.
Tale codice convenzionale (“0000000”) può essere utilizzato anche per emettere le fatture nei riguardi di:
- soggetti forfettari;
- soggetti minimi;
- agricoltori che si avvalgono del regime di esonero.
Il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. Allo stesso tempo il cedente/prestatore ha l’obbligo sancito dall’art. 1, co 909, L. n. 205/2017, di consegnare direttamente al cliente consumatore finale, soggetto minimo/forfettario o produttore agricolo in regime di esonero, una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Per molti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo cambierà il modello organizzativo: per esempio per gli esercenti le professioni sanitarie con la maggior parte della clientela privata. In tale ipotesi il medico deve compilare il campo “Codice destinatario” inserendo il codice convenzionale 7 zeri (“0000000”) e il campo “Codice Fiscale” inserendo il codice fiscale del proprio cliente. La mancata compilazione di uno dei due campi determina lo scarto della fatture elettronica.
A fronte dell’obbligo della fattura elettronica sarebbe auspicabile che l’Agenzia delle Entrate non chiedesse più in sede di controllo formale della dichiarazione i documenti emessi in formato digitale, dato che li ha già tutti a disposizione presso il sistema di interscambio.
Sarebbe necessaria anche una modifica normativa per superare l’emissione della fattura entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione. Da più parti si suggerisce che l’emissione della fattura possa avvenire, anziché il giorno stesso dell’effettuazione dell’operazione, entro il giorno della liquidazione IVA (il 16 del mese successivo). Sarebbe opportuno anche abrogare la comunicazione al servizio tessera sanitaria da parte degli operatori sanitari nell’ambito del modello 730 precompilato che porterebbe a un’inutile duplicazione di informazioni.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN