Fatture elettroniche, il ruolo degli intermediari e le deleghe ai servizi dell’ADE

Dopo la pausa estiva, consulenti e soggetti passivi IVA inizieranno a pianificare i passaggi necessari per farsi trovare pronti al debutto dell’obbligo di fatturazione elettronica verso la generalità degli operatori economici e consumatori finali che avrà luogo a partire dal 1° gennaio 2019. Uno degli aspetti più importanti contenuto nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate (n. 89757 del 30 aprile 2018 e n. 117689/2018 del 13 giugno) è la possibilità di delegare a terzi una o più fasi del flusso di fatturazione elettronica.

È possibile distinguere gli intermediari in:

  • abilitati di cui al DPR 322/1998 (commercialisti, consulenti del lavoro, responsabile CAF imprese e dipendenti);
  • non abilitati, fattispecie comunemente riconducibile alle software house e imprese di servizi.

Agli intermediari abilitati è possibile conferire l’intero novero delle possibili deleghe, mentre ai soggetti che non rivestono tale qualifica è possibile conferire solo alcune deleghe, limitate alla predisposizione e trasmissione telematica delle fatture elettroniche, all’adesione del servizio di conservazione sostitutiva dell’Agenzia delle Entrate, nonché alla generazione del QR-Code.

Le modalità di conferimento dell’incarico prevedono due distinti canali:

  • il contribuente in possesso delle credenziali di accesso ai servizi “Fatture e Corrispettivi” potrà gestire le deleghe che intende conferire o revocare direttamente dalla piattaforma;
  • i contribuenti che non sono in possesso delle credenziali di accesso dovranno compilare un apposito modulo, presentarlo direttamente in Agenzia accompagnandolo con i documenti di riconoscimento del soggetto delegante e delegato. Nel prossimo futuro sarà possibile presentare il modulo in via telematica.

Nel modello di “Conferimento della delega/revoca per la consultazione del cassetto fiscale, dei dati rilevanti ai fini IVA e per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica”, sono state previste sei distinte possibilità di conferimento delega e, specularmente, di revoca.

  1. Il servizio “Cassetto fiscale delegato” può essere attribuito solo ad un intermediario abilitato e riguarda l’accesso al Cassetto fiscale per una durata massima di quattro anni, salvo revoca. L’intermediario avrà accesso al servizio, in vigore da diversi anni, che consente di consultare i dati anagrafici del soggetto delegante, le dichiarazioni fiscali e gli atti registrati, la situazione dei versamenti, dei crediti e dei rimborsi. Con l’attivazione di questo servizio l’intermediario potrà esclusivamente generare il QR-Code utile per facilitare la ricezione di fatture elettroniche.
  2. La delega alla “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati” è di fondamentale importanza, in quanto consente all’intermediario l’accesso all’ambiente di fatturazione elettronica del proprio cliente. Con questa delega, gli intermediari abilitati potranno ricercare, consultare e acquisire le fatture elettroniche emesse e ricevute dal soggetto delegante attraverso il Sistema di Interscambio nonché prelevare fatture elettroniche ai fini della successiva elaborazione contabile. Si potrà anche gestire la nuova comunicazione delle operazioni transfrontaliere, le LI.PE. e operare i controlli incrociati tra i dati risultanti dalle medesime comunicazioni. Sempre con riferimento alle fatture elettroniche, l’intermediario delegato potrà inoltre gestire per conto del contribuente delegante la registrazione o la modifica dell’indirizzo telematico preferenziale di recapito delle fatture elettroniche, e generare il QR-Code.
  3. L’accesso al servizio “Consultazione dei dati rilevati ai fini IVA” è molto simile al servizio di cui al punto precedente ma risulta di portata più ristretta. Con questa delega è possibile accedere solo alla consultazione dei dati IVA nonché alla generazione del QR-Code. Sono esclusi tutti gli altri servizi (consultare e acquisire le fatture elettroniche emesse e ricevute dal soggetto delegante attraverso il Sistema di Interscambio, consultare i dati trasmessi con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal soggetto delegante verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni transfrontaliere).
  4. La quarta scelta, “Registrazione dell’indirizzo telematico”, consente esclusivamente di indicare al Sistema di Interscambio l’indirizzo telematico preferenziale di recapito delle fatture elettroniche destinate al delegante nonché di generare il QR-Code. Anche in questo caso la delega può essere conferita solo ad un intermediario abilitato.
  5. Il servizio “Fatturazione elettronica e conservazione” consente al contribuente di delegare un terzo, intermediario abilitato o non abilitato, alla predisposizione e trasmissione al SDI delle proprie fatture elettroniche, nonché alla conservazione sostituiva, ovvero, più semplicemente, alla gestione del flusso di fatturazione attiva. Occorre precisare che la consultazione delle notifiche e delle ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche sarà consentito al soggetto delegato solo nel caso in cui venga conferita anche la delega alla “Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA”. Con questo servizio è possibile generare il QR-Code del soggetto delegante.
  6. L’ultima delega riguarda l’accreditamento e censimento dei dispositivi, che consente di gestire le trasmissioni dei files relativi ai dati dei corrispettivi (compresa la necessaria “gestione” dei dispositivi di memorizzazione).

Dal punto di vista dell’organizzazione di studio risulta di grande importanza la delega relativa al servizio numero 2 denominato “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati”, ed in tal senso occorre attivarsi con urgenza. Risulta importante anche il servizio n. 5, “Fatturazione elettronica e conservazione”, nell’ipotesi in cui lo studio voglia farsi carico direttamente del processo di fatturazione attiva del proprio cliente utilizzando l’applicativo dell’Agenzia delle Entrate. Per ricevere le fatture elettroniche risulta invece consigliabile registrare il codice destinatario (opzione preferibile) o la pec utilizzando l’apposita funzione.

Sarà di fondamentale importanza, per chi ha un rilevante numero fatture passive, ricevere le fatture in un ambiente strutturato (che può essere proprietario ma nella maggior parte dei casi è di un “terzo” provider/software house) che gli permetta la ricezione massiva, e sopratutto la lavorazione semplice dei file per la successiva importazione in contabilità. Infine, è bene tener presente che la visualizzazione continuativa delle fatture, in caso di bisogno, è un plus che l’Agenzia delle Entrate garantisce sui servizi “Fatture e Corrispettivi” solo fino al 31.12 del secondo anno successivo.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN