Il bar del circolo culturale è tassato come attività commerciale

La Cassazione, con l’ordinanza n. 15865 del 15 giugno 2018, ha affermato che l’attività di gestione di bar con somministrazione di alimenti e bevande da parte di un ente non lucrativo può essere qualificata come non commerciale soltanto se la suddetta attività sia strumentale rispetto ai fini istituzionali dell’ente e sia svolta esclusivamente in favore degli associati.

Si ricorda che l’art. 4, comma 4 del DPR n. 633/72 sancisce che “si considerano fatte nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona”. Per quanto riguarda i redditi, l’art. 148, comma 3 del DPR 917/1986 dispone che per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti”.

Nel caso di specie, il circolo aveva cercato di difendersi eccependo che, come risultava da un verbale della polizia municipale che aveva effettuato un accesso presso i locali dell’attività, nessun soggetto terzo (non socio) era stato rinvenuto all’interno del circolo al momento dell’ispezione.

La Cassazione, rifiutando le motivazioni addotte dai rappresentanti del circolo, ha ribadito che al fine di usufruire della decomercializzazione (art. 148 del TUIR) ed esclusione ai fini IVA (art. 4 del DPR n. 633/72) è necessario che l’attività di bar sia strumentale rispetto ai fini istituzionali dell’ente e che sia svolta esclusivamente in favore dei soci.

Pertanto l’attività di bar con somministrazione di alimenti e bevande verso pagamento di corrispettivi specifici svolta da un circolo culturale non rientra in nessun modo tra le finalità istituzionali del circolo e deve ritenersi conseguentemente attività commerciale, anche quando viene effettuata esclusivamente in favore dei propri associati.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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