A seguito della Riforma ISEE, operata dal DPCM 159 del 2013, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, non vi è più, come in precedenza, un solo modello ISEE valido per tutti i tipi di prestazioni agevolate richieste bensì diverse tipologie di DSU in funzione di situazioni specifiche. Tra queste si colloca l’ISEE Università. Vediamo allora chi deve presentare l’ISEE Università, quali sono le sue caratteristiche e quali sono le differenze rispetto agli altri modelli di DSU.
L’ISEE Università deve essere presentato dagli studenti che intendono richiedere prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario (esenzione o riduzione tasse universitarie, borse di studio, mensa e alloggi universitari a tariffa agevolata ecc.). Non sono quindi ammessi altri tipi di DSU come, ad esempio, quella ordinaria.
Sul piano strutturale, l’ISEE Università si differenzia dagli altri modelli per la presenza di un modulo ulteriore (Modulo MB.2) composto dal quadro C e dal quadro D. Il primo deve essere sempre compilato per ogni studente componente il nucleo familiare per il quale debbano essere richieste prestazioni per il diritto allo studio universitario, il secondo va compilato solo in determinati casi (presenza di genitori non coniugati e non conviventi o di genitori divorziati).
Per la DSU universitaria la normativa prevede poi regole specifiche circa la composizione del nucleo familiare dello studente: in merito è rilevante la sua condizione di autonomia.
Nucleo familiare dello studente
Le regole di composizione del nucleo sono uguali per tutte le tipologie di ISEE (salvo i casi particolari in cui è possibile optare per il “nucleo ristretto”) e quindi: tutti i soggetti devono essere residenti in Italia (eccezion fatta per il coniuge residente all’estero ma iscritto all’AIRE), i coniugi anche se hanno diversa residenza fanno sempre parte del medesimo nucleo familiare e i figli fiscalmente a carico dei genitori sono attratti nel nucleo di questi ultimi; quanto all’individuazione del nucleo familiare di riferimento dello studente, questo va identificato indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza.
Quindi, secondo la disciplina generale, lo studente con residenza diversa da quella dei genitori e fiscalmente a loro carico ai fini IRPEF:
- se i genitori sono coniugati o conviventi, andrà incluso nel nucleo ISEE dei genitori stessi;
- se i genitori non sono coniugati e fanno parte di nuclei distinti, il figlio dovrà scegliere qual è il nucleo familiare di riferimento (se quello del padre o quello della madre) e la scelta varrà per tutto il periodo di validità della dichiarazione.
Studente autonomo
Esclusivamente per l’ISEE Università, se lo studente non risiede con i genitori e non è fiscalmente a loro carico, ai fini del calcolo si considerano anche i redditi e patrimoni di questi ultimi (e dei componenti il loro nucleo familiare) salvo che lo studente sia autonomo.
La condizione di autonomia sussiste solo se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:
- residenza diversa dalla famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione dell’ISEE Università, in un alloggio non di proprietà di un membro di quest’ultima;
- presenza di un’adeguata capacità di reddito. Si intende che, nei due anni d’imposta precedenti a quello di presentazione della DSU, ha prodotto un reddito pari o superiore a 6500 € per anno.
Nel caso di studente coniugato, alla determinazione della soglia di reddito, concorrono anche i redditi del coniuge dei due anni precedenti a quello di presentazione dell’ISEE, anche se in tale periodo lo studente non era ancora coniugato.
È sufficiente che uno solo dei due requisiti sopra elencati non sia soddisfatto perché lo studente non sia considerato autonomo e quindi, come già detto, si debbano inserire nella DSU anche i redditi e patrimoni dei suoi genitori (e dei componenti il loro nucleo).
Come riportato inizialmente, l’ISEE Università dev’essere presentato dagli studenti universitari.
Ma può presentarlo qualsiasi studente? La risposta è negativa. Possono presentarlo unicamente:
- gli studenti italiani residenti in Italia;
- gli studenti stranieri residenti in Italia e autonomi;
- gli studenti stranieri residenti in Italia e non autonomi (in questo caso però lo studente può presentare l’ISEE Università per sé e per i componenti del suo nucleo residenti in Italia e consultare il bando dell’Università per verificare se è tenuto alla compilazione dell’Indicatore Parificato Universitario per l’indicazione dei redditi e patrimoni dei componenti residenti all’estero).
Concludiamo precisando che, in applicazione della regola generale secondo la quale il soggetto residente all’estero non può presentare la DSU, l’ISEE Università non può essere presentato dallo studente non residente in Italia il quale, se previsto dal bando dell’Università, dovrà compilare esclusivamente l’Indicatore Parificato Universitario nel quale indicherà i suoi redditi e i patrimoni, se autonomo, o in caso contrario, anche i redditi e i patrimoni dei genitori e degli altri componenti del nucleo.
Andrea Trevisanut – Centro Studi CGN