Dal prossimo 1° gennaio 2019 entra in vigore l’obbligo per tutti i soggetti passivi IVA di emissione della fattura elettronica (e-fattura) nei confronti di altri soggetti IVA o di soggetti privati. Non tutti però hanno tale obbligo. Chiariamo chi è esonerato e chi no.
Innanzitutto va ricordato che la fattura elettronica è un documento informatico strutturato, in formato XML, trasmesso e recapitato solo attraverso il SDI.
Essa deve contenere gli elementi indicati dalla normativa di riferimento prevista dall’art. 21 del DPR 633/72 ovvero, nel caso di fattura semplificata, da quella stabilita dall’art. 21bis del DPR 633/72, integrata ove necessario dalle ulteriori informazioni contenute nell’allegato A del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 dello scorso 30 aprile.
Soggetti obbligati
Sono obbligati ad emettere fattura elettronica tutti i soggetti IVA, i professionisti e le imprese.
L’obbligo di emissione della fattura elettronica è relativo a tutte le fatture emesse, comprese quelle emesse a privati che non hanno partita IVA. Nel caso, quindi, di fattura emessa dal professionista o dal medico ad una persona fisica senza partita IVA, è necessario procedere con l’emissione della fattura in formato elettronico sempre tramite invio al Sistema di Interscambio (SDI).
Nel caso di emissione di una fattura emessa dal medico nei confronti del paziente (persona fisica senza partita IVA), rimane obbligatorio l’invio telematico delle prestazioni sanitarie al Sistema TS.
Nel caso di emissione di fattura ad un privato, non titolare di partita IVA, va consegnata al cliente una copia cartacea della fattura; la fattura viene comunque resa disponibile in un’area dedicata nella sezione Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.
Soggetti non residenti
L’obbligo si riferisce ai soli soggetti residenti nello Stato o stabiliti in Italia.
Per tutti gli altri soggetti (UE o extraUE), la fattura può essere inviata o elettronicamente (andando così a escludere l’invio del c.d. Esterometro) ovvero in formato analogico, con l’obbligo dell’adempimento di inoltro mensile dell’elenco delle fatture emesse UE/extraUE all’Agenzia delle Entrate.
La fatturazione elettronica verso la PA segue, invece, il suo iter oramai divenuto abituale.
Soggetti esonerati
Rimangono esclusi dall’obbligo i soggetti c.d. minori, vale a dire:
- contribuenti minimi di cui al D.L. 98/2011;
- contribuenti forfetari di cui alla Legge 190/2014.
Tali soggetti, tuttavia, saranno comunque a loro volta destinatari di fatture elettroniche.
Se la fattura viene predisposta ed inviata al cliente in forma diversa da quella XML ovvero con modalità diverse dal SDI si considera non emessa, con conseguenti sanzioni (di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 471/1997) a carico del fornitore e con l’impossibilità di detrazione dell’IVA a carico del cliente.
Rita Martin – Centro Studi CGN