Da alcuni giorni, e precisamente dal 2 ottobre 2018, è scaduto il termine entro il quale i compro oro dovevano iscriversi al Registro dei compro oro. Cosa rischiano coloro che non si sono iscritti? È possibile regolarizzare la propria posizione?
Come noto, il D.Lgs. 92/2017 ha definito gli obblighi cui gli operatori compro oro devono attenersi per esercitare la loro attività e introdotto il registro degli operatori compro oro al fine di arginare il fenomeno sommerso, le attività criminali e il riciclaggio di denaro.
Dal 3 settembre 2018 scorso, è operativo il cosiddetto registro dei compro oro, tenuto e gestito dall’Organismo degli Agenti in Attività finanziaria (OAM), nel quale sono obbligati ad iscriversi gli operatori che rientrano nella categoria dei compro oro per esercitare la loro attività.
L’iscrizione al registro dei compro oro è opzione necessaria per poter esercitare l’attività propria dei compro oro, e tutti i soggetti che intendono intraprendere per la prima volta questa attività sono tenuti ad iscriversi. Coloro che invece esercitano già l’attività avrebbero dovuto iscriversi entro la data del 2 ottobre (entro 30 giorni dalla sua istituzione).
Come avviene l’iscrizione al registro?
Per iscriversi al Registro dei compro oro è necessario essere muniti di un indirizzo PEC e fare la registrazione on line al portale OAM. La richiesta di iscrizione deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite l’apposita area presente nel portale. Come precisato sul sito, le richieste pervenute attraverso altre modalità non sono prese in considerazione.
La richiesta di iscrizione deve essere effettuata con un’istanza in formato elettronico, che deve contenere una serie di informazioni relative al soggetto interessato all’iscrizione con allegata alla domanda, una copia del documento di identità, l’attestazione che comprova il possesso e la validità della licenza di Pubblica Sicurezza (rilasciata dalla questura), la copia del versamento del contributo dovuto e la copia del pagamento effettuato della tassa di concessione governativa, pari a euro 168,00, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’efficacia dell’iscrizione nel registro.
Per avere l’elenco dettagliato di tutti i documenti necessari, è opportuno consultare il sito dell’Organismo degli agenti in attività finanziaria (OAM) che tiene il registro dei compro oro, dal momento che l’istanza di iscrizione ed i documenti da allegare possono essere differenti a seconda del soggetto che richiede l’iscrizione (persona fisica o persona giuridica) o per il tipo di attività esercitata dal soggetto interessato.
Per quanto attiene al versamento del contributo di iscrizione a copertura dei costi, gli iscritti al registro sono tenuti ad osservare la tariffa di cui all’allegato tabella A della circolare n. 30/18 del 26 luglio 2018 pubblicata dall’OAM e ad effettuare i versamenti del contributo dovuto per le annualità successive alla prima.
Chi rientra tra i soggetti tenuti all’iscrizione?
Sono tenuti all’iscrizione al registro dei compro oro, i soggetti che rientrano nella categoria oggettiva dei compro oro, le gioiellerie e le fonderie che intendono effettuare operazioni aventi ad oggetto la compravendita o la permuta di oggetti preziosi usati.
In particolare, devono iscriversi nel registro, i soggetti (persona fisica o giuridica) anche diversi dall’operatore professionale in oro, che esercitano, in via esclusiva o secondaria rispetto all’attività prevalente, l’attività commerciale di compravendita, all’ingrosso o al dettaglio, o di permuta di oggetti usati in oro o altri metalli preziosi (platino, palladio, argento) nella forma del prodotto finito o di gioielleria, o nella forma di rottame, cascame o avanzi di oro e materiale gemmologico.
Termine di iscrizione
Ricordiamo che il 2 ottobre è scaduto il termine entro il quale gli operatori del settore dovevano iscriversi al Registro e che l’iscrizione rappresenta condizione inderogabile per continuare a svolgere legalmente l’attività.
Dal 3 ottobre, tutti coloro che non hanno presentato la domanda devono obbligatoriamente sospendere la propria attività e potranno riprenderla solo dopo aver presentato istanza di iscrizione al registro dei compro oro e a seguito di pronuncia di accoglimento della stessa da parte dell’OAM.
I ritardatari, dopo avere inviato l’istanza di iscrizione e la documentazione, dovranno attendere la verifica della documentazione da parte dell’OAM, che avverrà entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza e che darà il via libera definitivo all’iscrizione nel registro dell’operatore. L’eventuale rifiuto dell’istanza non pregiudica però il diritto dell’interessato di presentare una nuova istanza di iscrizione.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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