È deducibile la perdita su crediti anche in presenza di un errore contabile? In questo articolo, evidenziamo le conclusioni a cui giunge l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 12/2018, resa ad una società sul tema della corretta imputazione della perdita su crediti da debitore soggetto a procedura concorsuale.
Con la risposta n. 12 del 21 settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla determinazione della corretta imputazione temporale di una perdita su crediti maturata nei confronti di un debitore assoggettato a procedure concorsuali e sulla deducibilità o meno della predetta perdita sotto il profilo fiscale, atteso che la correzione dell’errore contabile è avvenuta mediante l’inserimento di una posta di patrimonio netto.
In particolare, la società Alfa in contabilità ordinaria, dichiara di avere scoperto un errore contabile relativo all’imputazione di una perdita su crediti per la fornitura di beni merci, effettuata negli anni 2007 e 2008 a favore della società Beta. La correzione dell’errore, si legge nell’istanza di interpello, è avvenuta mediante la chiusura della voce di bilancio “Crediti V/Clienti” e imputazione della posta negativa di patrimonio netto, in conformità al principio contabile OIC 29.
Secondo la società Alfa, la perdita su crediti relativa al mancato pagamento della fornitura commerciale avrebbe dovuto essere imputata nell’esercizio di competenza 2013, dal momento che la società Beta è stata sciolta nel 2014 a seguito di procedura di concordato preventivo iniziata nel 2008 e dichiarata esecutiva nel 2013.
Per la società Alfa, gli elementi di certezza e precisione richiesti dal comma 5 dell’articolo 101 del TUIR, sarebbero rinvenibili nell’esercizio 2013, anno in cui la procedura di concordato preventivo ha dato l’autorizzazione finale ai pagamenti, dando atto che il residuo attivo non consentiva ulteriori riparti e dichiarando l’esecuzione del concordato. Nel periodo d’imposta 2013, quindi, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione in contabilità del predetto credito.
Di diverso parere l’Agenzia delle Entrate, che con la risposta n. 12 ritiene che la deduzione della relativa perdita su crediti fosse consentita dalla data di ammissione alla procedura di concordato preventivo (iniziata nel 2008) fino all’esercizio in cui sarebbe dovuta avvenire la cancellazione dal bilancio del credito stesso.
E questo perché la suddetta disposizione normativa è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell’articolo 12, comma 3, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, il quale ha statuito che l’articolo 101, comma 5, si interpreta nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.
L’Agenzia ritiene perciò che il corretto periodo temporale di competenza della perdita su crediti realizzata dal contribuente fosse l’arco temporale compreso tra l’apertura della procedura di concordato preventivo, avvenuta nel 2008, e l’esercizio in cui sarebbe dovuta avvenire la cancellazione dal bilancio del credito medesimo che, sulla base di quanto indicato dall’istante, sarebbe l’esercizio 2013.
Secondo l’Agenzia, inoltre, la società Alfa può procedere alla deduzione della perdita sul credito vantato nei confronti della società Beta, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa Unico società di persone 2014 per i redditi 2013, sul presupposto della rilevazione della correzione di un errore contabile nel bilancio d’esercizio 2017.
E qui l’Agenzia delle Entrate richiama il paragrafo 15.4 della circolare 7 aprile 2017, n. 8/E, secondo cui al fine di correggere gli errori contabili occorre applicare la nuova disciplina recata dall’articolo 2, comma 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come risultante dalle modifiche operate dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com