In quali casi la fattura elettronica può risultare scartata? E come rimediare allo scarto della fattura elettronica? Ecco le soluzioni a disposizione dell’operatore.
Durante la trasmissione della fattura elettronica, può accadere che non vengano superati i controlli formali dello SDI con conseguente “scarto” della fornitura con emissione della “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SDI.
In tale caso l’emittente avrà 5 giorni a disposizione per procedere a una nuova trasmissione senza che la fattura possa essere considerata tardivamente emessa. Ove, nel suddetto termine, si proceda alla trasmissione di una fattura regolare che supera i controlli formali dello SDI, non verranno applicate sanzioni relative all’omessa/tardiva fatturazione (art. 1, c. 6, D.lgs. 127/2015).
Si precisa che:
- la data di emissione che rappresenta la data di effettuazione operazione della fattura deve rimanere quella indicata nella fattura originaria;
- la fattura deve mantenere lo stesso numero progressivo in modo da non cambiare la nomenclatura del file e rendere possibile l’incrocio tra la ricevuta di scarto e quella di ricezione.
Qualora l’emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell’imposta in ragione dell’operazione effettuata, la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 dell’Agenzia delle Entrate suggerisce la seguente soluzione:
- a) l’emissione di una fattura con nuovo numero e data coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SDI, per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da SDI e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta;
- b) l’emissione di una fattura come sub a), ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal SDI. Si pensi a numerazioni quali “1/R” o “1/S” volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse in data successiva in luogo della n. 1 prima scartata dal SDI. Così, ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell’1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal SDI sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell’8/03/2019 annotate nell’apposito sezionale.
Le specifiche tecniche al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 del 30 aprile 2018 contengono un allegato in cui vengono elencati i possibili errori che comportano lo scarto del file-fattura. Rimandando al documento indicato per un approfondimento compiuto, il sistema di interscambio verifica, tra gli altri i seguenti aspetti:
- nomenclatura ed unicità del file trasmesso;
- dimensioni del file;
- autenticità dell’eventuale certificato di firma;
- conformità del formato fattura;
- coerenza e validità del contenuto della fattura;
- unicità della fattura.
Se la data di emissione è successiva alla trasmissione, il file fattura viene scartato. Non rappresenta un errore formale o informatico la data di trasmissione oltre le ore 24 rispetto alla data di emissione.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN