In tema di pagamento delle imposte, come noto, il contribuente può rimediare all’omesso versamento delle imposte avvalendosi del ravvedimento operoso. Con riferimento alla scadenza del 20 agosto scorso, però, ci sono delle situazioni che è bene chiarire.
Il termine da cui far decorrere il ravvedimento
Qualora il contribuente non abbia provveduto al versamento di alcun importo, il termine di cui tenere conto per il ravvedimento è quello della scadenza ordinaria; pertanto il contribuente che non ha effettuato il versamento lo scorso 20 agosto, deve tenere conto del termine del 2 luglio 2018 e non di quello del 20 agosto (si veda, in merito, quanto precisato dall’Agenzia delle entrate con la circolare 27/E/2013, paragrafo 2).
Al contrario, qualora il contribuente abbia effettuato un parziale versamento dal 3 luglio al 20 agosto 2018 (cioè usufruendo della maggiorazione dello 0,4%) e intenda regolarizzarlo, il termine per il calcolo del ravvedimento operoso decorre dal 20 agosto 2018, ovvero dalla scadenza di pagamento con maggiorazione.
La mancata presentazione delle deleghe a saldo zero
Nel caso in cui il contribuente abbia omesso la presentazione della delega a zero e intenda perfezionare l’errore, dovrà tenere conto della scadenza ordinaria. Ne deriva che il ravvedimento di una delega a zero trasmessa in ritardo il 22 agosto dovrà essere effettuato tenendo conto della originaria scadenza del 2 luglio effettuando il versamento pari a euro 11,11 (cioè la sanzione ordinaria di euro 100 moltiplicata per 1/9).
Si ricorda che se il contribuente intende ravvedere l’omesso versamento di una delega compensata parzialmente, avente scadenza 20 agosto (comprensiva quindi della maggiorazione dello 0,4%), sarà indispensabile eliminare l’importo della maggiorazione e rideterminare la somma da versare.
Il ravvedimento delle rate non versate
Il contribuente che ha scelto di effettuare il versamento rateale ma ha omesso il pagamento della prima rata, non potrà calcolare l’importo del ravvedimento tenendo conto della rata del 20 agosto (comprensiva quindi della maggiorazione dello 0,4%); al contrario, dovrà ricalcolare le somme da versare considerando la scadenza ordinaria del 2 luglio 2018 (eliminando di fatto la maggiorazione) e ravvedere quindi:
- le rate del 2 luglio, del 16 luglio e del 20 agosto, se titolare di partita Iva, ed effettuare il versamento delle rate residue senza la maggiorazione dello 0,4%;
- le rate del 2 luglio e quella del 31 luglio, se privato.
Particolare attenzione deve essere posta anche da parte del contribuente che, avvalendosi del disposto del Dpcm del 10 agosto 2018, sceglie di ripartire in quattro anziché in cinque le rate risultanti dalla dichiarazione. Stante quanto sopra, per i contribuenti titolari di partita Iva che non hanno versato né la prima né la seconda rata in scadenza il 20 agosto, non sarà nemmeno possibile ravvedere le somme non pagate avvalendosi di quanto previsto dal suddetto Dpcm, perché il provvedimento sopra ricordato è rivolto ai soli contribuenti che hanno effettuato il versamento con la maggiorazione. Ne deriva che anche per questo caso, vale la regola generale che indica come termine di decorrenza quello ordinario (2 luglio e non 20 agosto).
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN