Che cosa si intende per ISEE Corrente? Quali sono i requisiti per poterlo richiedere? Cosa si intende per variazione della situazione lavorativa e variazione della situazione reddituale?
Tra le tipologie di ISEE specifici, il D.P.C.M. 159/2013 ha introdotto, con l’art. 9, l’ISEE Corrente che, rispetto ad una DSU standard (la quale fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la DSU) si basa sui redditi degli ultimi 12 mesi o, per alcune casistiche particolari, degli ultimi 2 mesi.
L’elaborazione di questa dichiarazione è riservata ai lavoratori dipendenti o autonomi e non ai pensionati in quanto è legata ad una variazione sfavorevole dell’attività lavorativa.
L’ISEE corrente ha una validità limitata pari a solo 2 mesi dalla data di sottoscrizione della dichiarazione ma può essere rinnovata più volte nel tempo fino alla scadenza annuale dell’ISEE fissata, per tutte le dichiarazioni, al 15 gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione.
L’elaborazione di questa particolare dichiarazione è riservata all’Ente (ad esempio: INPS o CAF) che ha predisposto la dichiarazione originaria, la quale sarà la base di partenza per effettuare il calcolo dell’ISEE Corrente.
Requisiti per richiedere l’ISEE Corrente
Ai fini dell’elaborazione dell’ISEE Corrente è necessario:
- possedere una dichiarazione ISEE in corso di validità;
- almeno uno dei componenti del nucleo familiare deve aver avuto una variazione della situazione lavorativa nei 18 mesi precedenti al primo gennaio dell’anno di presentazione della DSU originaria (ad esempio per le DSU presentate nel 2018 la variazione della situazione lavorativa deve essere intervenuta dopo il 30 giugno 2016);
- aver avuto una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale dell’ISEE originario.
Cosa si intende per variazione della situazione lavorativa?
Le uniche tipologie di variazione della situazione lavorativa considerate ai fini della richiesta dell’ISEE Corrente sono:
- lavoratore dipendente a tempo indeterminatoper cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamento o dimissioni del lavoratore) o una sospensione dell’attività lavorativa (es. richiesta di un periodo di permesso non retribuito per l’assistenza di un familiare) o una riduzione della stessa;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamento o dimissioni del lavoratore), che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei 12 mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro;
- lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU Corrente, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno 12 mesi.
Cosa si intende per variazione della situazione reddituale?
Per ogni componente, per il quale è intervenuta la variazione lavorativa, devono essere specificati i seguenti valori percepiti negli ultimi 12 mesi rispetto alla richiesta della prestazione:
- redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati;
- redditi derivanti da attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che partecipativa, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi/compensi percepiti e le spese sostenute;
- trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nei redditi da lavoro dipendente, pensione o assimilati.
Solo nel caso di variazione della situazione lavorativa di tipo A ossia nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato, allora sarà possibile indicare quanto percepito negli ultimi 2 mesi anziché 12 mesi.
Concludendo, l’ISEE Corrente permette di ottenere un calcolo della situazione reddituale corrente ossia più ravvicinata al momento della richiesta della prestazione e più veritiera sullo stato economico del nucleo familiare, il quale potrà beneficiare di un accesso di vantaggioso ai benefici che intende richiedere.
Marica Isola – Centro Studi CGN