Non incorre nel reato di occultamento delle scritture contabili il contribuente che presenta comunque la relativa dichiarazione IVA. Affinché si configuri tale reato, infatti, è necessario che sussista il fine di evadere le imposte, che invece manca qualora il contribuente presenti il relativo modello annuale. È questo il principio dettato dalla Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 39243 depositata il 30 agosto 2018.
La vicenda
Il legale rappresentante di una società era stato condannato per i reati di:
- omessa presentazione della dichiarazione riguardante le imposte sui redditi;
- occultamento delle scritture contabili.
Sebbene la Corte di appello avesse dato torto al contribuente, l’imputato aveva comunque presentato ricorso in Cassazione.
Al riguardo il contribuente si era difeso affermando che la dichiarazione IVA era stata presentata all’Amministrazione finanziaria e che l’omessa dichiarazione dei redditi era dipesa dall’impossibilità per il contribuente di pagare il professionista incaricato degli adempimenti di natura fiscale.
La sentenza
Con riferimento alla dichiarazione dei redditi, la Corte di cassazione ha escluso che l’impossibilità di pagare il professionista possa giustificare il delitto di omessa presentazione della dichiarazione. Infatti, secondo la Suprema corte, il contribuente, avrebbe comunque potuto attivarsi per presentare la dichiarazione entro i termini previsti.
Con riferimento al reato di occultamento delle scritture contabili, la Suprema corte ha accolto la tesi del contribuente ed ha affermato che l’invio della dichiarazione IVA esclude la volontà di evadere da parte del contribuente. Infatti, l’articolo 10 del D.lgs. n. 74/2000 prevede la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni nei confronti del contribuente che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
Ne deriva che ai fini del reato, si può ritenere escluso il delitto di occultamento delle scritture contabili in tutte le ipotesi in cui le relative dichiarazioni risultino regolarmente presentate.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN