È possibile presentare le cosiddette dichiarazioni integrative a catena in caso di maggior credito / minor debito derivante da una dichiarazione integrativa a favore? E cosa accade nel caso in cui il maggior credito è individuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate e confermato mediante comunicazione della stessa?
L’art. 5 del DL 193/2016 ha profondamente cambiato l’art. 2 del DPR 322/98, decretando gli stessi termini di presentazione sia delle dichiarazioni integrative “a sfavore” sia di quelle “a favore”, ossia entro il 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ordinaria.
Ma mentre si sa con esattezza come gestire la presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore e il conseguente trattamento del minor credito/maggior debito da essa risultante (versamento mediante F24 di quanto non versato entro i termini con ravvedimento operoso), non è ben chiaro se sia possibile o meno presentare le c.d. integrative a catena in caso di maggior credito/minor debito derivante da una dichiarazione integrativa a favore.
Durante l’edizione di Telefisco del 2018, all’Agenzia delle Entrate è stato chiesto di confermare o meno la possibilità, per un contribuente che rettifichi a proprio favore una dichiarazione oltre i termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, di valersi della pratica delle integrative a catena, al fine di poter utilizzare da subito il credito emergente, riportandolo nella dichiarazione integrativa più vicina, ossia entro l’anno.
Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate è stato il seguente:
- Trasmissione dell’integrativa entro i termini di presentazione della dichiarazione dell’anno di imposta successivo: il maggior credito risultante può essere utilizzato già dal giorno successivo a quello di presentazione dell’integrativa e andrà riportato nella dichiarazione dell’anno di imposta successivo.
Esempio: integrativa PF2017 (anno imposta 2016) presentata nel 2018 da cui emerge un maggior credito. Tale maggior credito potrà essere utilizzato immediatamente dopo aver presentato l’integrativa e andrà inserito come credito anno precedente nel modello PF2018; questo perché, alla data di stesura del presente articolo, si è ancora entro i termini di presentazione della dichiarazione dell’anno di imposta successivo, ossia prima del 31.10.2018.
- Trasmissione dell’integrativa oltre i termini di presentazione della dichiarazione dell’anno di imposta successivo, cosiddette dichiarazioni “ultrannuali”: il maggior credito risultante dovrà essere riportato nel quadro DI della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata presentata l’integrativa e potrà essere utilizzato “per eseguire il versamento dei debiti maturati a partire dal periodo successivo a quello in cui è stata presentata la stessa integrativa”, eliminando di fatto il ricorso alla pratica delle integrative a catena e all’utilizzo immediato del credito emergente.
Esempio: integrativa PF2015 (anno imposta 2014) trasmessa nel 2018. Il maggior credito dovrà essere riportato nel quadro DI della dichiarazione PF2019, relativa all’anno di imposta 2018 e potrà essere utilizzato in compensazione a partire dall’ 01.01.2019.
Quanto sopra esposto, però, vale nel caso di integrativa a favore presentata dal contribuente stesso che si accorge di errori/omissioni commessi nella dichiarazione ordinaria.
Cosa accade nel caso in cui il maggior credito è individuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate e confermato mediante comunicazione della stessa?
A parere di chi scrive, anche sulla base di alcune risposte fornite dall’Agenzia tramite assistenza fiscale a domande poste direttamente dai contribuenti, è possibile procedere in due modi:
- il maggior credito riconosciuto andrà indicato nella dichiarazione dell’anno di imposta successivo a quello di riferimento mediante un’integrativa e successivamente andrà riportato “a cascata” nelle dichiarazioni degli anni di imposta successivi; lo stesso sarà immediatamente utilizzabile, rientrando nella dichiarazione integrativa entro l’anno.
Esempio: un contribuente riceve una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che indica un maggior credito riferito all’anno di imposta 2014 e confermato tramite Civis. Tale maggior credito dovrà essere riportato nella dichiarazione relativa all’anno di imposta 2015 tramite integrativa e successivamente riportato “a cascata” nelle dichiarazioni integrative degli anni di imposta successivi.
- Il maggior credito riconosciuto andrà inserito nella prima dichiarazione utile e sarà l’Agenzia stessa mediante il controllo automatizzato a verificare e confermare la situazione.
Esempio: maggior credito riconosciuto a settembre 2018 relativo all’anno di imposta 2015, confermato tramite Civis. Tale credito andrà riportato nella dichiarazione relativa all’anno di imposta 2017_modello redditi PF2018 come eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione. Sarà il controllo automatizzato a far transitare il credito sul 2016 (nuova comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate) e la conferma dello stesso stabilirà la spettanza del credito senza bisogno di presentare l’integrativa del 2016 e il corretto riporto come eccedenza dichiarazione precedente nel PF2018.
Elisa Fontana – Centro Studi CGN