L’errore formale nella compilazione del modello 770 commesso dal sostituto d’imposta non incide sulla determinazione o sul pagamento del tributo da parte del sostituito. È quanto affermato dalla Commissione Tributaria provinciale di Frosinone, con la sentenza n. 512/2/18 del 20 luglio 2018.
Nel caso di specie, un contribuente esercente l’attività di impresa di noleggio di autoveicoli, a causa di un errore di compilazione del sostituto d’imposta che nel modello 770 aveva riportato la causale D “utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali” anziché quella corretta R “provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario”, si vedeva notificare un atto di accertamento con il quale l’Ufficio gli attribuiva le somme indicate con causale errata come proventi ulteriori rispetto ai ricavi d’impresa già dichiarati.
Il contribuente ricorreva contro il predetto avviso fornendo idonea documentazione al fine di dimostrare che l’imponibile accertato era in realtà già stato sottoposto a tassazione tra i ricavi d’impresa dichiarati e che, pertanto, le somme richieste dall’Ufficio non erano dovute.
La Commissione Tributaria provinciale di Frosinone, con la sentenza n. 512/2/18 del 20 luglio 2018, accoglieva il ricorso del contribuente affermando che “a prescindere dall’errore di compilazione in cui sarebbe incorso il sostituto di imposta, tale errore si pone come meramente formale e non determina alcuna minore imposizione o sottrazione di materia imponibile all’erario: infatti, le somme erroneamente indicate nel modello 770, sono state comunque inserite nella dichiarazione dei redditi del contribuente, che le ha tassate tra i redditi di impresa. È ininfluente, dunque, averle indicate in un quadro della dichiarazione piuttosto che in un altro, poiché il reddito imponibile finale, da sottoporre a tassazione, sarebbe stato comunque il medesimo”.
Accogliendo integralmente l’istanza del ricorrente, i giudici hanno applicato la disciplina in materia di errore meramente formale prevista dall’art. 6, comma 5-bis del D. Lgs. n.472/97 e dall’art. 10, comma 3 dello Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000) che prevedono la non irrogazione di sanzioni nei casi di violazioni meramente formali che non generano alcun debito d’imposta.
In chiusura, alla luce di tale sentenza, si può affermare che nel momento in cui un provento viene dichiarato e non si verifica alcuna sottrazione di imponibile fiscale, la violazione formale non può causare alcun recupero di imposta.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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